I primi 4 quesiti sulla giustizia ammessi dalla Consulta (scheda)

Da incandidabilità condannati a separazione funzioni toghe ed elezioni Csm

FEB 16, 2022 -

Referendum Roma, 16 feb. (askanews) – La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili quattro quesiti referendari in materia di giustizia. – Uno è quello che chiede l’abrogazione della legge Severino in materia di incandidabilità per chi è stato condannato. Il quesito recita: “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”. Si tratta della legge varata nel 2012 dall’allora ministra della Giustizia Paola Severino. – Il secondo quesito ammesso è sulla ‘Limitazione delle misure cautelari’. L’obiettivo dei proponenti è lasciare in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e abolire la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”. Perciò chiede l’aborgazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: ‘o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”. – Il terzo quesito ammesso riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati e propone quindi l’abrogazione “delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”. – Il quarto quesito ammesso chiede l’abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. E in particolare le norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura: Legge 24 marzo 1958, n. 195 articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”. Gal/Int9