Cosa prevede il ddl sul Codice rosso (approvato dalla Camera)

Favorevoli M5s, Lega, Fi e Fdi, mentre Pd e Leu si sono astenuti. Ora va al Senato

APR 3, 2019 -

Roma, 3 apr. (askanews) – Via libera della Camera al ddl sul Codice rosso. Il provvedimento è stato approvato con 380 sì e 92 astensioni. L’ok è stato salutato da un applauso dell’aula. Favorevoli M5s, Lega, Fi e Fdi, mentre Pd e Leu si sono astenuti. Il provvedimento va ora al Senato. Il ddl stabilisce che ai reati di violenza sulle donne, molestie e stalking sia attribuito un codice rosso, come quello delle emergenze in pronto soccorso, affinché si arrivi celermente all’individuazione di eventuali responsabilità.

TEMPI PIU’ RAPIDI Il ddl prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di comunicare al pm le notizie di reato relative anche ai delitti di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. Inoltre, viene garantito il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato, a meno che non si tratti di una persona minore di 18 anni “salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”. La polizia giudiziaria, inoltre, ha l’obbligo di dare priorità allo svolgimento delle indagini per gli stessi reati. Un emendamento, presentato dalla 5stelle Spadoni, concede inoltre alla vittima 12 mesi, e non più 6, per denunciare la violenza.

INASPRIMENTO PENE Vengono inasprite le pene per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi: la reclusione da due a sei anni prevista dal codice penale all’articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi. Più severe le pene anche per il reato di stalking: la reclusione “da sei mesi a cinque anni” prevista dall’articolo 612 bis del codice penale diventa “da uno a sei anni e sei mesi”.

COERCIZIONE AL MATRIMONIO E ORFANI FEMMINICIDIO Punita anche la coercizione al matrimonio. Chiunque “induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni” e il delitto è punibile “anche se è commesso all’estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto”. Inoltre, viene implementato il fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio.

SFREGIO DEL VISO Nel codice penale viene inserito anche l’articolo 583-quinquies.(Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). Stabilisce che chiunque cagioni ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna, stabilisce il testo approvato dalla commissione, comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno. Se lo sfregio causa anche la morte della vittima la pena è l’ergastolo. Sarà più difficile anche ottenere benefici come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per sfregi al viso.

VIOLENZA SESSUALE Più severe le pene anche per la violenza sessuale (la reclusione “da cinque a dieci anni” passa “da sei a dodici anni”) e per la violenza sessuale con minore. La pena è aumentata nel caso di atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi”.

REVENGE PORN E SEXTING Con l’accordo unanime di tutte le forze politiche, durante l’esame dell’Aula è stato approvato un emendamento che istituisce le fattispecie di reato di revenge porn e sexting. Il testo su cui maggioranza e opposizione hanno raggiunto l’accordo, nell’ambito del ddl sul codice rosso contro la violenza alle donne, istituisce la fattispecie di reato di revenge porn e sexting. Si prevede che chiunque “invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro.

Pol/Int9