Covid, le conseguenze per gli spostamenti tra Italia e Germania

Berlino ha chiuso frontiere con il Tirolo austriaco

FEB 23, 2021 -

Roma, 23 feb. (askanews) – Il Covid sta causando dei cambiamenti anche nel traffico su strada: la Germania ha troppa paura delle varianti del virus e ha deciso quindi di chiudere le frontiere con il Tirolo austriaco. Con la decisione di domenica 14 febbraio del governo tedesco di chiudere le frontiere, ci sono state delle ripercussioni anche per gli spostamenti tra Italia e Germania, come ricorda Berlino Magazine.

Questo non significa che è vietato ogni tipo di spostamento da e per la Germania, perché sono giustificati coloro che devono spostarsi per determinati motivi come lavoro o ritorno alla propria residenza. Tuttavia, una seccatura c’è: a causa dei controlli di frontiera, bisogna armarsi di pazienza ed essere pronti ad eventuali code di traffico.

Come spostarsi dall’Italia alla Germania

In riferimento all’ingresso per la Germania, come si può leggere dal sito dell’Ambasciata italiana di Berlino, “dal 30 gennaio vige il divieto di ingresso in Germania per chi sia stato (anche solo in transito) in un Paese in cui siano diffuse le nuove varianti” e “dal 14 febbraio anche la Repubblica Ceca, la Slovacchia e il Tirolo”.

È proprio quest’ultimo quello che interessa a tutti quei conducenti di autoveicoli e camion, che vogliono spostarsi tra Italia e Germania e viceversa. Ai divieti suddetti, ci sono delle eccezioni: l’ingresso in Germania è consentito ai cittadini tedeschi e loro parenti di primo grado, ai residenti in Germania, alle persone in transito in Germania in direzione di Paesi extra Schengen (unicamente in caso di scalo aereo, senza uscita dall’area di transito internazionale); al personale del settore dei trasporti e sanitario.

Inoltre è permesso l’ingresso in caso di urgenti motivi umanitari, come la visita a un figlio minore, o gravi motivi sanitari. Al divieto di ingresso, sono esentati anche i lavoratori transfrontalieri impiegati in settori “critici”, provenienti dal Tirolo e dalla Repubblica Ceca.

Inoltre, la Germania mette ben in chiaro che “Chiunque si sia recato, nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania, in un’area considerata a rischio deve attenersi all’obbligo di registrazione, tampone e quarantena”: sono previste delle eccezioni anche per quest’obbligo.

Sarà esentato all’obbligo di registrazione chi proverrà dall’Italia, in quanto area a rischio normale, specialmente chi è in transito (in area a rischio o in Germania), chi fa ingresso dall’area di frontiera per meno di 24 ore, chi è obbligato ad ingresso per trasporto di merci o persone e per i membri di delegazioni ufficiali che rientrano dopo essersi recati in aree a rischio per meno di 72 ore.

Per quanto riguarda il tampone, dal 14 gennaio per tutti coloro che nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania siano stati in un’area a rischio (anche l’Italia lo è), è previsto un tampone negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti, altrimenti lo si può fare sul posto. Ci sono delle esenzioni anche per il tampone (“Einreisetest) e alle persone esentate sopracitate, si aggiungono: i pendolari che viaggiano regolarmente per motivi di lavoro, studio o formazione professionale, facendo rientro al proprio domicilio almeno una volta alla settimana; il personale delle forze armate NATO nell’esercizio delle proprie funzioni; coloro che non soggiornano per più di 72 ore: le persone che fanno ingresso per far visita a parenti di primo grado (o partner non conviventi); il personale del sistema sanitario; i diplomatici di alto livello, parlamentari o membri di Governo e i funzionari di Polizia di Paesi Schengen nell’esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, quelli che sono esentati dall’obbligo del tampone all’ingresso, sono anche esentati dall’obbligo di quarantena.

Spostamenti da Germania a Italia, passando per l’Austria

Anche per il rientro in Italia ci sono delle norme, le quali prevedono delle limitazioni in base al tipo di paese di provenienza. Per coloro che rientrano in Italia provenienti dalla Germania, l’ingresso è consentito senza necessità di motivazione (anche in caso di turismo).

Chi proviene dalla Germania perché ha soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, deve compilare un’ autodichiarazione. Inoltre, è necessario presentare un test molecolare o antigenico negativo, effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Chi non lo presenterà all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario e e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni.

Se però lo spostamento dalla Germania all’Italia avviene passando per l’Austria, ci sono delle norme ulteriori da seguire. Secondo le disposizioni, l’ingresso e il transito in territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria, sono consentiti secondo la seguente disciplina.

Come primo passo, bisogna presentare alla frontiera la certificazione dell’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico negativo nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale; in secondo luogo, bisogna sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in luogo di confine, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; poi c’è l’obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora; in ultimo, è necessario effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

C’è poi una categoria di persone, le quali non devono sottostare a tali disposizioni, ma hanno soltanto l’obbligo di presentare alla frontiera un tampone negativo effettuato nei 7 giorni antecedenti all’ingresso in Italia.

Tra queste ci sono: i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; l’equipaggio dei mezzi di trasporto; chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale; il personale sanitario per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie.