Tassonomia Ue: gli investimenti su nucleare e gas sono sostenibili

Servono alla transizione energetica, a determinate condizioni

FEB 2, 2022 -

Energia Bruxelles, 2 feb. (askanews) – La Commissione europea ha presentato oggi il suo atteso e molto controverso ‘atto delegato complementare’ della ‘Tassonomia’ degli investimenti sostenibili relativo agli obiettivi climatici, che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione del riscaldamento globale e di adattamento alle sue conseguenze. La Commissione ha confermato oggi a Bruxelles la propria posizione favorevole, a certe rigorose condizioni e solo temporaneamente, a classificare come ‘sostenibili’ il gas e il nucleare, in quanto fonti oggi necessarie ad assicurare la transizione energetica verso la ‘neutralità climatica’, cioè l’obiettivo zero emissioni nette, fissato per il 2050. Gas e nucleare, in questo quadro, rileva la Commissione in una nota, ‘ci consentiranno di abbandonare più rapidamente attività più inquinanti, come la produzione di carbone, a favore delle fonti rinnovabili, che saranno la base principale’ del futuro sistema energetico a impatto climatico zero. L’Esecutivo Ue sottolinea che è necessario coinvolgere gli investitori privati nel percorso strategico della transizione energetica. Occorreranno infatti ‘ingenti investimenti privati’ (si calcola in media circa 350 miliardi all’anno) per complementare gli investimenti pubblici che l’Ue e gli Stati metteranno a disposizione per raggiungere l’obiettivo del 2050. A questo dovrebbe servire la Tassonomia (che significa ‘regole di classificazione’): a guidare gli investimenti privati verso le attività economiche che ‘contribuiscono sostanzialmente’ a conseguire la transizione energetica necessaria per raggiungere il traguardo zero emissioni al 2050. Allo stesso tempo, però, queste attività economiche non dovranno causare ‘danni significativi’ agli altri quattro obiettivi ambientali previsti (oltre agli obiettivi climatici) dal Regolamento generale Ue sulla Tassonomia: economia circolare, riduzione dell’inquinamento, protezione della biodiversità, tutela degli ambienti acquatici. La Commissione ricorda che la classificazione delle attività economiche secondo la Tassonomia verde ‘non determina se una data tecnologia o fonte energetica debba rientrare o meno nel mix energetico degli Stati membri’, che resta una scelta di esclusiva competenza nazionale. Lo scopo è quello, invece, di ‘presentare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione energetica e aiutarci a realizzare gli obiettivi climatici’. In particolare, l’atto delegato complementare presentato oggi stabilisce le condizioni, che la Commissione definisce ‘chiare e rigorose’, alle quali è possibile definire come attività economiche ‘transitorie’ coperte dal Regolamento sulla Tassonomia (articolo 10, paragrafo 2) tre attività nucleari e altre tre del gas. Le attività nucleari ammesse dovranno rispondere a requisiti di sicurezza nucleare e ambientale; quelle del gas dovranno invece contribuire alla transizione dal carbone, o dal petrolio, alle rinnovabili. Queste sei attività economiche sono così aggiunte a tutte le altre già accolte come ‘sostenibili’ nel primo ‘atto delegato’ sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’adattamento alle loro conseguenze, che è in applicazione dal primo gennaio scorso. Le condizioni per ammettere il nucleare. Nel nucleare, sono ammesse: 1) le attività cosiddette pre-commerciali nello sviluppo delle tecnologie più avanzate, con minimizzazione della produzione di scorie; 2) lo sviluppo, la costruzione e l’operatività di nuovi reattori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili (e in particolare i futuri impianti cosiddetti di ‘terza generazione’); i piani di investimento per prolungare il ciclo di vita delle centrali nucleari esistenti, se la proroga sarà autorizzata prima del 2040. In questo caso, comunque, a poter essere finanziata come ‘verde’ non sarà la generazione di energia (l’operatività delle centrali), ma solo la spesa per gli investimenti necessari all’estensione del periodo di funzionamento degli impianti, che richiede un rafforzamento delle condizioni di sicurezza. I responsabili dei progetti nucleari ammessi dovranno inoltre predisporre due diversi fondi, che dovranno essere ‘adeguati’ per la gestione delle scorie radioattive e per lo smantellamento (decommissioning) degli impianti alla fine del loro ciclo di vita. Inoltre, gli Stati membri in cui sono situate le centrali dovranno aver predisposto dei ‘depositi finali’ (‘disposal facilities’) per le scorie con livello basso o intermedio di radioattività; riguardo agli impianti autorizzati o ‘prorogati’ dopo il 2025 gli Stati membri dovranno presentare dei piani dettagliati per rendere pienamente operativi ‘entro il 2050’ dei depositi geologici profondi per le scorie ad alto livello di radioattività. Le condizioni da rispettare per gli impianti a gas. Per quanto riguarda il gas, le tre attività ‘di transizione’ ammesse nella Tassonomia sono la generazione di energia elettrica, la cogenerazione di energia e calore ad alta efficienza, e infine i cosiddetti distretti per la produzione di tele-riscaldamento o raffreddamento (‘district heating and cooling system’). Innanzitutto, si conferma che sono ammessi nella Tassonomia tutti gli impianti che producono meno di 100 grammi di CO2 per kWh; è un limite molto basso, già previsto dal Regolamento generale, e può essere raggiunto solo da installazioni che usino sistemi di sequestro e stoccaggio della CO2 (‘Carbon Capture and Storage’, Ccs), o con l’uso massiccio di gas a basso contenuto di carbonio (‘low carbon’). Questa condizione non è soggetta a una scadenza temporale (‘sunset clause’). In sostanza, impianti di questo tipo sono considerati compatibili con l’obiettivo della neutralità climatica. La Commissione propone poi di considerare temporaneamente ‘verdi’, fino al 2030, anche gli investimenti destinati a impianti che hanno un impatto più pesante sul clima: quelli che producono fino a 270g di CO2 per kWh, oppure che riescono a mantenere una media annuale di 550 kg di CO2 per kWh, calcolata su vent’anni. Ci sono però cinque condizioni molto dettagliate da rispettare affinché queste attività possano accedere agli investimenti verdi: 1) che l’impianto a gas non possa essere sostituito, in modo efficiente e per la stessa capacità, da un impianto di energia rinnovabile; 2) che la nuova installazione ne sostituisca una pre-esistente ad alte emissioni (in particolare a carbone, ma anche a petrolio); 3) che non vi sia, con il nuovo impianto, un aumento di capacità superiore al 15% rispetto a quello rimpiazzato; 4) che la sostituzione dei vecchi impianti con i nuovi comporti una riduzione delle emissioni di almeno il 55% per kWh di energia prodotta; 5) che lo Stato membro in cui è situato l’impianto si sia già impegnato a eliminare progressivamente le centrali energetiche a carbone dal territorio nazionale. Decarbonizzazione, via le tappe intermedie, resta obiettivo 2035. Un’altra condizione importante è la decarbonizzazione progressiva degli impianti. La Commissione aveva proposto inizialmente di prevedere un percorso con tre tappe successive: gli impianti avrebbero dovuto impegnarsi a miscelare (‘blending) col gas naturale utilizzato almeno il 30% di altri gas ‘a basso contenuto di carbonio’ (gas sintetici, biogas e idrogeno) entro il primo gennaio 2026, e almeno il 55% entro il primo gennaio 2030, con l’obiettivo di arrivare poi al 100% di gas ‘low carbon’ entro il 31 dicembre 2035. Secondo la definizione, i gas a basso contenuto di carbonio devono produrre il 70% di emissioni in meno rispetto al normale gas fossile. Di fronte alle obiezioni da parte dell’industria del comparto e di diversi governi, la Commissione ha deciso di lasciare nel testo definitivo solo la data finale del 2035, come scadenza per l’abbandono del gas naturale e il passaggio ai gas ‘low carbon’, per le installazioni che puntino a ottenere gli investimenti verdi. L’industria e i governi, soprattutto quello tedesco, avevano sottolineato come non sia affatto certo che entro le prime due scadenze del 2026 e del 2030 potranno essere disponibili sul mercato forniture di idrogeno e biogas sufficienti per rispettare le percentuali indicate, visto, oltretutto, che ne avranno bisogno anche i settori dei trasporti e dell’industria. Da notare che i due criteri sui tetti di emissioni che gli impianti a gas dovranno rispettare per essere ammessi nella Tassonomia come attività di transizione sono grossomodo equivalenti: il secondo è stato calcolato in base alla moltiplicazione della soglia di 270g per kWh per 2.000 ore annuali di funzionamento delle installazioni; il risultato, 540.000g per kWh, è stato poi espresso in chili e arrotondato a 550kg per kWh (corrispondente a 2.037 ore di funzionamento). La seconda soglia, tuttavia, è più flessibile: consente ai responsabili dell’impianto di continuare a operare inizialmente con più emissioni, ma sapendo che più tardi dovranno ridurre le ore di funzionamento, se necessario anche drasticamente, oppure aumentare fortemente l’uso di gas ‘low carbon’ per rientrare nella media annuale calcolata su 20 anni.