Macerata, Cassazione: sparare a chi ha pelle nera è razzismo

Depositate motivazioni della sentenza del 24 marzo scorso

APR 29, 2021 -

Roma, 29 apr. (askanews) – “La condotta di un soggetto che giri per le strade di una città per sparare a ogni persona di pelle nera nel suo tragitto, senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto, il colore della pelle” ha “un’obiettiva connotazione di odio razziale”. Così affermano i giudici della VI sezione penale della corte di Cassazione in un passo delle motivazioni della sentenza con la quale il 24 marzo scorso è stata confermata la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il giovane che il 3 febbraio 2018 sparò a Macerata contro sei nordafricani.

“È abbastanza ovvia la considerazione che tipicamente l’odio razziale è caratterizzata dalla assegnazione al gruppo avversato di condotte generalizzate che ne giustificano la valutazione negativa, del tipo ‘tutti ladri´ o, come nel nostro caso, ‘tutti spacciatori´: del resto dopo avere manifestato la volontà di punire l’omicida di Pamela Mastropietro, non potendo riuscirci, il ricorrente abbia manifestati la volontà di uccidere i ‘neri´ tout court: non risulta (e non sembra neanche averlo sostenuto) che Traini abbia individuato alcun criterio selettivo per poter distinguere tra presunti spacciatori e non”.

Secondo la Corte non ci sono dubbi sulla qualificazione del reato come strage. Perché Traini “seguendo uno specifico programma che del resto lui stesso ha sostanzialmente confessato, girava per Macerata alla ricerca di possibili vittime caratterizzate dal colore della pelle, sparando contro le stesse, anche ‘nel mucchio´ come nel caso della piazza della stazione” e il reato di strage sussiste nel caso in cui “l’aggressione venga portata in modo indiscriminato contro soggetti non previamente individuati”.

Insomma – si spiega poi – “nel caso in esame mancava del tutto qualsiasi ipotesi di bersaglio specifico poiché i soggetti aggrediti erano proprio quegli obiettivi casuali che caratterizzano la condotta di aggressione alla pubblica incolumità del reato di strage”.