Bozza Dpcm: stop a sci, palestre e piscine. Riaprono i musei

Le disposizioni si applicano dal 6 marzo

FEB 26, 2021 -

Roma, 26 feb. (askanews) – Pronta la bozza del nuovo Dpcm relativo alle Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Rispetto al precedente provvedimento, oltre ad una riorganizzazione formale generale, le principali novità riguardano ordinanze del Ministro della salute che riclassificano le regioni in zona arancione (art. 33) o in zona rossa (art. 38) entrano in vigore a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente composto dai rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti del rilascio delle misure anti contagio nei territori di cui al comma precedente, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

A partire dal 27 marzo nelle zone gialle musei, luoghi di cultura e mostre restano aperti anche il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Sempre dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

Le attività potranno svolgersi a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, approvati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e validati dal Comitato tecnico-scientifico, che indichino anche il numero massimo di spettatori per spettacoli all’aperto e di spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeuticheAl fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Quanto ai corsi di formazione, è consentita la formazione in azienda solo ed esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, è istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di confronto, costituito con decreto del Ministro della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

Mpd/Int9