Expo, Corte Appello: Sala firmò atti falsificati ma reato prescritto

I giudici: "Falso non innocuo e non privo di rilevanza penale"

GEN 19, 2021 -

Milano, 19 gen. (askanews) -E’ “pacifica” la “falsità della data apposta sugli atti” sottoscritti nel maggio 2012 dall’allora amministratore delegato di Expo e attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ma il primo cittadino milanese non può comunque essere condannato perche nel frattempo è scattata la prescrizione sul reato di falso. Lo evidenziano i giudici della Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui il 21 ottobre scorso venne dichiarato “il non doversi procedere” nei confronti dell’ex numero uno di Expo alla luce della prescrizione scattata a fine novembre 2019.

Sala è finito sotto processo per un presunto falso commesso in veste di amministratore delegato di Expo. Due verbali di nomina della commissione aggiudicatrice del maxi appalto per la progettazione e costruzione della cosiddetta “Piastra dei Servizi” – una sorta di ossatura infrastrutturale del futuro sito espositivo – datati 17 maggio 2012 ma sottoscritti dall’allora numero uno di Expo due settimane dopo, il 31 maggio. Una retrodatazione, secondo la ricostruzione dei magistrati della procura generale di Milano, necessaria per sostituire nel più breve tempo possibile due componenti della commissione che presentavano profili di “incompatibilità” con quell’incarico pubblico. Il processo di primo grado portò nel luglio 2019 alla condanna del primo cittadino milanese: 6 mesi di carcere, pena immediatamente commutata in una sanzione pecuniaria da 45 mila euro con un più la concessione dell’attenuante “”per aver agito per motivi di particolare valore sociale e morale”.

In appello il suo difensore, l’avvocato Salvatore Scuto, ha tentato invano di ottenere l’assoluzione nel merito, sostenendo che fu un falso innocuo e che la retrodatazione non ha inciso sulla sulla validità dei due atti sotto un profilo amministrativo. Ma secondo i giudici del secondo grado di giudizio, “il falso in oggetto non può essere ritenuto innocuo e di conseguenza privo di rilevanza penale”. Per la corte d’appello, è impossibile – come sostenuto dalla difesa – che l’allora numero uno di Expo non si fosse accorto che i due verbali erano stati retrodatati: “Non è credibile che l’imputato non abbia prestato attenzione” alla data apposta in calce ai due verbali pubblici. Così come “non è assoluramente credibile che lo stesso si sia disinteressato della soluzione che i tecnici avevano proposto per risolvere il problema, nè che una persona della sua competenza si sia limitata a sottoscrivere atti di tale rilevanza senza esaminarne nel dettaglio il contenuto”. In altre parole “Sala – sottolineano i giudici in un altro passaggio del provvedimento – ha sottoscritto e fatto proprio, in virtù del proprio ruolo, il contenuto degli atti”.