Le norme “codice rosso” contro la violenza sulle donne

Indagini veloci, revenge porn, reclusione più lunga

LUG 17, 2019 -

Roma, 17 lug. (askanews) – Corsia preferenziale con indagini veloci per i reati legati alla violenza sulle donne. Insomma, un ‘codice rosso’ che si applica alla trattazione di casi che hanno a che fare con la violenza domestica e di genere, in analogia al ‘codice rosso’ che nei pronto soccorso indica stati di salute particolarmente gravi da trattare con urgenza. Il disegno di legge contenente ‘Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’, già approvato dalla Camera, ha ricevuto il via libera definito del Senato che non ha apportato modifiche al testo trasmesso da Montecitorio.

Ventuno articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e relativi interventi sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento e accelerare l’eventuale adozione di misure di protezione delle vittime. Nella legge sul cosidetto ‘codice rosso’ sono previste pene più severe per la violenza sessuale e lo stalking, viene introdotto il reato di reverge porn ed anche quello di sfregi al viso.

Indagini e procedura – Il rito penale prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia del reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, entro tre giorni, assume informazioni dalla persone offesa o da chi ha denunciato il reato (in termine di tre giorni può essere prorogato solo in casi eccezionali, a tutela della persona offesa o per la riservatezza delle indagini).

Violenza sussuale – Con la nuova legge la violenza sessuale viene punita con la reclusione da 6 a 12 anni. Oggi, per questa fattispecie di reato la reclusione va da 5 a 10 anni. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base è raddoppiata, per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, mentre per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo.

Maltrattamenti in famiglia – Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi l’attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

Stalking – Anche per il reato di stalking aumenta la pena.

L’attuale reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con la reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

Revenge porn – la nuova legge introduce nel codice penale il cosiddetto ‘revenge porn’, ossia il reato di diffusione illecita di immagini o video pernografici in base al quale viene, sanzionato, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Sfregi al viso – Viene inserito nel codice penale il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che è punito con la reclusione da 8 a 14 anni.

Formazione polizia e carabinieri – prevista l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria preposto alle attività di prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

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