Governo, Cdm ha impugnato 5 leggi regionali

Tre sono della Puglia, una della Sicilia e una del Piemonte

FEB 15, 2019 -

Roma, 15 feb. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato cinquantatré leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare:

La legge della Regione Puglia n. 59 del 17/12/2018, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”, in quanto una norma, nell’interpretare una precedente disposizione regionale, consente interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Essa pertanto, derogando al principio della irretroattività delle norme, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione sul piano della ragionevolezza;

La legge della Regione Piemonte n. 19 del 17/12/2018, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”, in quanto alcune norme riguardanti il Servizio di Emergenza sanitaria Territoriale si pongono in contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di “tutela della salute” e di “professioni”, e violano l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, nonché il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;

La legge della Regione Sicilia n. 24 del 16/12/2018, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie”, in quanto una norma, incidendo sui livelli essenziali di assistenza, si pone in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione del principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma, riguardante gli interventi sugli edifici storici, si pone in contrasto con le norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e viola pertanto sia l’articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, sia l’117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dei beni culturali;

La legge della Regione Puglia n. 57 del 17/12/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”, in quanto una norma, riguardante gli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche, lede il principio di uguaglianza e la competenza statale in materia di ordinamento civile, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

La legge della Regione Puglia n. 66 del 18/12/2018, recante “Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”, in quanto una norma riguardante l’organizzazione dei servizi di continuità assistenziale invade la competenza riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di “ordinamento civile”, alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva.