##Tribunale: “Grillo sbaglia, non ha ultima parola sui candidati”

L'ordinanza che ha sospeso l'esclusione della candidata Cassimatis

APR 10, 2017 -

Roma, 10 apr. (askanews) – Il capo politico (e garante) del Movimento 5 stelle non può ribaltare le decisioni che il “Non Statuto” e il regolamento interno affidano alle assemblee degli attivisti attraverso le votazioni on line. E’ questa, in sostanza, la ricostruzione che il giudice del Tribunale di Genova Roberto Braccialini ha fatto per motivare la sua decisione di sospendere l’esclusione della lista di Marika Cassimatis, risultata vincente alle “comunarie” per la scelta del candidato sindaco nel capoluogo ligure, e della successiva votazione aperta a tutti gli iscritti nazionali per incoronare Luca Pirondini, il perdente della precedente votazione.

Nell’ordinanza/decreto depositata oggi, il giudice ripercorre le diverse fonti delle regole interne prodotte dalle parti nella causa. “Si può dire quindi – sottolinea – che la cifra democratica del Movimento 5 stelle è costituita dal fatto che le sue regole statutarie si preoccupano di raggiungere un punto di equilibrio tra il momento assemblear/movimentista (incarnato dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto e realizzato con originali forme telematiche) e l’istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe Grillo, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di ‘capo politico’, come da Regolamento; e di ‘Garante del Movimento’, come da Codice Etico. Al ‘capo politico’ è riconosciuto un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, proprio nella specifica materia della selezione delle candidature, non si identifica nel ‘diritto di ultima parola’. Infatti il ruolo decisionale finale è rivestito dalle deliberazioni/votazioni assunte dalle assemblee telematiche che il capo politico può convocare a sua discrezione nel rispetto delle forme e dei tempi statutari, le quali alla fine producono deliberazioni ‘vincolanti per il capo politico del Movimento 5 stelle e gli eletti’ sullo specifico oggetto delle candidature da sottoporre all’elettorato”.

“Corollario logico – si legge ancora nell’ordinanza di sospensione delle decisioni di Grillo – della precedente ricostruzione dei percorsi decisionali e delle gerarchie deliberative all’interno della raggruppamento politico M5S è che, una volta imbastito il percorso selettivo delle candidature e richieste (per impulso del capo politico nelle debite forme di convocazione) le necessarie decisioni delle assemblea competenti per le diverse tipologie di competizioni elettorali, le deliberazioni degli organi assembleari così intervenute non possono più essere messe nel nulla da un provvedimento del capo politico, e tanto meno del Garante, ma ogni determinazione di annullamento, autoannullamento, esclusione di una lista già vincitrice della competizione locale può essere assunta solo nella competente sede assembleare”.

Nel rimandare alla causa di merito, il Tribunale di Genova comunque lancia una sorta di appello finale al rispetto delle regole interne: “Si confida – scrive il giudice – che le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento) vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese”.