La legge sul “dopo di noi”, ecco cosa prevede. Renzi: atto di civiltà

Circa 150mila i soggetti interessati. Nasce Fondo di assistenza

GIU 14, 2016 -

Roma, 14 giu. (askanews) – La legge sul ‘dopo di noi’ approvataalla Camera in via definitiva introduce misure di assistenza curae protezione in favore delle persone con ‘disabilità grave’ privedi sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitorio poiché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguatosostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privatie la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione dibeni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favoredei citati soggetti.Il provvedimento approvato in prima lettura alla Camera afebbraio è stato poi modificato al Senato dove è stato licenziatolo scorso maggio.PLATEASecondo i dati forniti dall’Istat la possibile platea dibeneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. Ilprovvedimento si compone di 10 articoli.L’articolo 1 individua le finalità della legge che, in lineagenerale, in attuazione dei principi costituzionali, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzionedelle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, èdiretta a favorire il benessere l’inclusione e l’autonomia dellepersone con disabilità. Più specificamente destinatari dellepreviste misure di assistenza cura e protezione sono le personecon disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamentoo da patologie connesse alla senilità, prive di sostegnofamiliare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché glistessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegnogenitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressivapresa in carico della persona disabile durante l’esistenza invita dei genitori, sono definite con il coinvolgimento deisoggetti interessati e nel rispetto della volontà delle personecon disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chine tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in temadi progetti individuali per le persone disabili.PRESTAZIONI ASSISTENZIALILa legge disciplina la definizione delle prestazioniassistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale edaffidate perciò al coordinamento dei LEA (ossia le prestazioniche il Servizio sanitario nazionale è tenuto a offrire). Un ruolorilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidatal’erogazione dei servizi e degli interventi a favore dellepersone con disabilità.FONDO PER L’ASSISTENZALa legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone condisabilità grave prive del sostegno familiare nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministrodella salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lostesso decreto stabilisce i requisiti per l’accesso alle misuredi assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Le regionidefiniscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, laverifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi direvoca dei finanziamenti medesimi.OBIETTIVI DI SERVIZIOLa legge introduce la nozione di “disabilità grave” per definirei dstinatari degli interventi e individua gli obiettivi diservizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse delFondo che sono: realizzare programmi ed interventi innovativi diresidenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiativedi tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previstedalle leggi regionali, a realizzare interventi di permanenzatemporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per farfronte ad eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi diaccrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppodelle competenze per la gestione della vita quotidiana e per ilraggiungimento del maggior livello di autonomia possibile daparte dei soggetti di cui all’articolo 1. Al finanziamento deiprogrammi e degli interventi citati possono concorrere leregioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonchéaltri soggetti di diritto privato.DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER LE POLIZZE ASSICURATIVEL’articolo 5 eleva il limite di detrazione dall’imposta IRPEF da530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto ilrischio di morte, qualora queste ultime siano destinate allatutela delle persone con disabilità grave. La Relazione tecnicadel governo stima, sulla base dei dati Istat, una platea disoggetti interessati pari a circa 143.000 persone.ISTITUZIONE DI TRUST E FONDI SPECIALI VINCOLATILa legge disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per iseguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi:costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione dibeni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri,mediante atto in forma pubblica. L’affidatario può essere ancheun’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), cheoperi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali attinon devono essere assoggettati ad imposta di successione edonazione. Le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizioneche il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva(espressamente indicata nell’atto) l’inclusione sociale, la curae l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.CAMPAGNE INFORMATIVESpetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, l’avvio di campagne informative intese alladiffusione della conoscenza delle disposizioni recate dalprovvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per idisabili gravi privi del sostegno familiare, nonché allasensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla finalità difavorire l’inclusione sociale dei disabili.RELAZIONE ALLE CAMERELa legge prevede che il Ministro del lavoro e delle politichesociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascunanno, una relazione sullo stato di attuazione della legge. Larelazione deve illustrare anche l’effettivo andamento delleminori entrate – rispetto alla normativa previgente – derivantidalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare glieventuali scostamenti rispetto alle previsioni.DISPOSIZIONI FINANZIARIELa copertura finanziaria è pari a 90 milioni per il 2016; a 38,3milioni per il 2017 e a 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018,e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutatecomplessivamente in 51,958 per il 2017 e in 34,050 milioni annuidal 2018. La copertura è costituita, in via principale,dall’integrale impiego delle risorse – pari a 90 milioni di euroannui – del Fondo destinato alla copertura finanziaria diinterventi legislativi recanti misure per il sostegno di personecon disabilità grave, prive di sostegno familiare.GalMAZ