Cosa stabilisce la nuova legge sulle unioni civili

Registro per le nuove coppie, ma niente adozioni per i gay

MAG 12, 2016 -

Roma, 12 mag. (askanews) – Il disegno di legge sulle unionicivili, approvato oggi alla Camera con la fiducia sul testo giàapprovato al Senato, è legge e istituisce per la prima volta inItalia l’unione civile tra persone dello stesso sesso. Le nuovenorme disciplinano anche le convivenze di fatto.UNIONI CIVILI REGISTRATE – La legge riconosce a due persone(fisiche) maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituireuna unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficialedi stato civile e alla presenza di due testimoni, prevede laregistrazione degli atti di unione civile nell’archivio dellostato civile. Il documento attestante la costituzione dell’unionedeve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione delloro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai datianagrafici e la residenza dei testimoni. E sul cognome: le partipossono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo trai loro cognomi.IMPEDIMENTI – Non si può costituire una unione civile se esistegià un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dellostesso sesso; l’interdizione per infermità di mente; se ci sonorapporti di affinità o parentela; se c’è una condanna definitivadi un contraente per omicidio consumato o tentato nei confrontidi chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se èstato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza dicondanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare laprocedura per la costituzione dell’unione civile tra personedello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziatasentenza di proscioglimento.NULLITA’- All’unione civile tra persone dello stesso sesso siapplicano gli articoli del codice civile relativi alle cause dinullità del matrimonio.DIRITTI E DOVERI – Dall’unione civile tra persone dello stessosesso deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e allacoabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna inrelazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoroprofessionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.Rispetto ai doveri che il codice civile stabilisce per i coniugiuniti in matrimonio manca dal ddl sulle unioni civili – inseguito all’accordo tra Pd e Ncd – l’obbligo reciproco allafedeltà e la collaborazione nell’interesse della famiglia.ADOZIONI – Il testo prevede che per ‘assicurare l’effettivitàdella tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighiderivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, ledisposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizionicontenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti,ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratticollettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unionecivile tra persone dello stesso sesso. Questa norma non siapplica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sulle adozioni ma il ddlprecisa che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materiadi adozione dalle norme vigenti’, una disposizione quest’ultimache ‘salva’ la giurisprudenza in materia di stepchild adoptionfinora a favore delle coppie gay nonostante la norma specificasull’adozione del figliastro sia stata stralciata dal testo surichiesta di Ncd.SCIOGLIMENTO – L’unione civile si scioglie quando le parti hannomanifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimentodinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domandadi scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesidalla data di manifestazione di volontà di scioglimentodell’unione. Il ddl prevede anche che la sentenza direttificazione di attribuzione di sesso determini lo scioglimentodell’unione civile fra persone dello stesso sesso. Allarettificazione anagrafica di sesso, se i coniugi abbianomanifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di noncessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazionedell’unione civile tra persone dello stesso sesso.CONVIVENZA DI FATTO – I requisiti per la convivenza di fattosono: la maggiore età dei conviventi (siano essi di diverso odello stesso sesso); la sussistenza di legami affettivi e direciproca assistenza morale e materiale; l’assenza di vincoli diparentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali oderivanti da un’unione civile. Oltre ovviamente alla coabitizioneche si evince dai certificati anagrafici.OBBLIGHI E DIRITTI – Reciproca assistenza fra i conviventi difatto e gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previstidall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o diricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco divisita, di assistenza nonché di accesso alle informazionipersonali, secondo le regole di organizzazione delle struttureospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate,previste per i coniugi e i familiari, la facoltà di designare (informa scritta e autografa oppure in caso di impossibilità diredigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suorappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattiache comporta incapacità di intendere e di volere, per ledecisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, perquanto riguarda la donazione di organi, le modalità ditrattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. In caso dimorte del proprietario della casa di comune residenza, alconvivente di fatto superstite il diritto di abitazione per dueanni o per un periodo pari alla durata della convivenza sesuperiore a due anni fino ad un massimo di cinque anni. Nel casodi coabitazione di figli minori o di figli disabili delconvivente superstite, il diritto di abitazione si protrae per unperiodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione vienemeno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarestabilmente nella casa di comune residenza o in caso dimatrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Siprevede inoltre la facoltà per il convivente di fatto disuccedere nel contratto di locazione della casa di comuneresidenza nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dalcontratto.SEPARAZIONE – In caso di cessazione della convivenza di fatto c’èobbligo di mantenimento nel caso in cui il coniuge separato nondisponga di adeguati redditi propri, il convivente ha diritto diricevere dall’altro gli alimenti per il suo mantenimento per unperiodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL’ATTIVITÃ? DI IMPRESA – Si riconosce alconvivente di fatto che presti stabilmente la propria operaall’interno dell’impresa dell’altro convivente il diritto dipartecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Talediritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapportodi società o di lavoro subordinato.INTERDIZIONE – Si modifica il codice di procedura civileinserendo fra i soggetti che devono essere indicati nella domandaper interdizione o inabilitazione anche il convivente di fatto.La disposizione inoltre riconosce al convivente di fatto lafacoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore disostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o chepresenti i requisiti per l’amministrazione di sostegno.CONTRATTO DI CONVIVENZA – Con tale accordo, redatto in formascritta a pena di nullità e ricevuti da un notaio in formapubblica, le parti disciplinano i rapporti patrimoniali relativialla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Ilcontratto può prevedere le modalità di contribuzione allenecessità della vita in comune, in relazione alle sostanze diciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni(modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).NULLITÃ? DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA – In presenza di un vincolomatrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto diconvivenza; laddove il contratto sia concluso tra soggetti legatitra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione; da personaminore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; dapersona interdetta giudizialmente; ovvero in caso di condanna peromicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA – In caso di morte di unadelle parti; in caso di matrimonio o di successiva unione di unadelle parti; in caso di accordo delle parti; in caso di recessounilaterale.Gal/Int9