In aula ius soli e ius culturae, le nuove norme su cittadinanza

Tecnici Camera: ma prima fattispecie non si applica a cittadini Ue

SET 28, 2015 -

Roma, 28 set. (askanews) – Addio allo ius sanguinis, via libera allo ius soli temperato e allo ius culturae: sono le nuove fattispecie per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri, introdotti dalla proposta di legge approdata oggi in aula alla Camera. Queste le principali novità:

IUS SOLI TEMPERATO. Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere la cittadinanza c’è bisogno di una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. Se il genitore non ha reso tale dichiarazione, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Quanto allo ius soli previsto dalle norme attuali, relative allo straniero nato e residente in Italia legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

NIENTE IUS SOLI PER I CITTADINI EUROPEI. La nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita, rilevano i tecnici della Camera, non appare applicabile ai cittadini europei, in quanto possono essere titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo solo i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.

DUBBI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE. Tale permesso è rilasciato allo straniero cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Non hanno diritto al permesso gli stranieri che: soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; godono di uno status giuridico particolare previsto dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche. Secondo il deputato Pd Paolo Beni bisogna valutare che tale requisito “non sia troppo penalizzante e che invece non sia meglio sostituirlo col principio della residenza legale per 5 anni”. Contraria alla condizione del permesso di soggiorno Ue anche Celeste Costantino di Sel.

IUS CULTURAE. Può ottenere la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel nostro paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazioneprofessionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso. La richiesta va fatta dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, oppure dall’interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.