Dagli obblighi ai rimedi, i 7 punti della riforma a esame Camera

Ferma in commissione da primo ok a Italicum e riforma Costituzione

MAG 7, 2015 -

Roma, 7 mag. (askanews) – La riforma della disciplina del conflitto di interessi è attualmente all’esame della commissione Affari Costituzionali. Dove fu rinviata dall’aula di Montecitorio in una drammatica seduta dello scorso dicembre 2014, poco più di un mese prima del doppio ok da parte di Camera e Senato alla prima lettura della riforma costituzionale di Senato e Titolo V e del nuovo Italicum 2.0. Ovvero la nuova legge elettorale promulgata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che entrerà in vigore nel luglio 2016. Ecco, in 7 punti, cosa in sintesi prevede la proposta ferma a Montecitorio.

LE ISTITUZIONI A CUI SI APPLICA IL CONFLITTO INTERESSI Le nuove norme sulla prevenzione dei conflitti di interesse si applicano ai titolari di cariche di governo nazionali, ai commissari di governo e ai componenti delle autorità amministrative indipendenti. Il regime di incompatibilità dei presidenti delle regioni e dei componenti delle giunte regionali è rimessa alle regioni stesse, pur nel rispetto dei principi generali indicati dal provvedimento. Per quanto riguarda gli organi di governo degli enti locali, si conferisce una delega al governo per adeguare il testo unico degli enti locali alle nuove norme in materia di conflitti di interessi.

LA DEFINIZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI Sussiste nel caso di partecipazione all’adozione di un atto, od anche di omissione di atto dovuto, che arrechi un beneficio al titolare o ad un congiunto, ovvero che sia compiuto in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Il sistema individuato dalla proposta di legge è invece finalizzato ad impedire l’adozione od omissione di atti in presenza di situazioni di conflitto di interessi, che devono essere risolte prima della assunzione della carica pubblica.

LA DICHIARAZIONE PATRIMONIALE OBBLIGATORIA E’ confermato l’obbligo di dichiarazione patrimoniale volta a far emergere eventuali casi di conflitti di interesse, prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale. Le dichiarazioni sono rese ad un apposito organismo, istituito dalla proposta di legge, denominato Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interesse.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI NOMINATA DAL QUIRINALE E’ un organismo collegiale, di nomina presidenziale, operante in piena autonomia, privo di mezzi propri e che si avvale delle strutture e degli uffici della Autorità antitrust. E’ composta da 5 componenti nominati dal Presidente della Repubblica, per 5 anni non rinnovabili, che li sceglie, con il parere dei Presidenti di Camera e Senato, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Essi esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione sono attribuiti i compiti e i poteri previsti dalla proposta di legge al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare,i conflitti di interessi attribuiti dalla legge all’Autorità antitrust e alla Agcom. Si intendono così separare anche sul piano istituzionale i compiti di verifica del buon funzionamento del mercato da quelli di prevenzione di forme di scorretto esercizio degli incarichi di governo.

I CONFLITTI DI INTERESSI EX LEGE O PREVIO ACCERTAMENTO Sono previste due forme di conflitto di interessi. Una viene dichiarata previo accertamento dalla Commissione di prevenzione e riguarda coloro che dichiarano un patrimonio superiore a 15 milioni di euro, valutata di volta in volta dalla Commissione nazionale. La seconda situazione di conflitto di interessi è individuata direttamente dalla legge in caso di partecipazioni rilevanti in settori sensibili, quali difesa, energia, credito, comunicazioni ecc.

L’OBBLIGO DI ASTENSIONE A DECISIONI Permane, rispetto alla normativa vigente, l’obbligo di astensione per i titolari delle cariche di governo dalla partecipazione a decisioni che possano incidere sulla propria situazione patrimoniale.

IL BLIND TRUST FRA I RIMEDI PER I CONFLITTI DI INTERESSE Fra i mezzi di risoluzione del conflitto di interessi è previsto il ricorso all’istituto del blind trust, il fondo cieco di derivazione anglossasone. Ovvero il possibile affidamento del patrimonio, previa decisione della Commissione nazionale, ad una gestione fiduciaria. Che può disporre, in alcuni casi, anche la vendita delle attività patrimoniali e il successivo affidamento del ricavato alla gestione fiduciaria.