Le 10 cose da sapere sulla riforma costituzionale targata Renzi

Così il testo ancora all'esame della seduta fiume di Montecitorio

FEB 13, 2015 -

Roma, 13 feb. (askanews) – Nuovo Senato dei 100 composto da consiglieri regionali e sindaci, fine del bicameralismo perfetto, abolizione del Cnel. E’ la riforma della Costituzione targata Renzi che l’aula della Camera sta approvando in seconda lettura con una seduta fiume tra le proteste dell’opposizione che ha abbandonato i lavori. Ecco le dieci cose da sapere sul testo finora approvato:

ADDIO AL BICAMERALISMO PERFETTO. Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali.

SENATO DEI 100 SENZA SENATORI A VITA. I membri del nuovo Senato verranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica tra i cittadini “che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Durano in carica sette anni e non possono essere rinominati. Con questa modifica si sancisce il superamento dell’elezione diretta del Senato, che verrà eletto “dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno”.

IMMUNITA’ E INDENNITA’. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunitàparlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che gli spetta in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

ITER DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è immediatamentetrasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di unterzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte dimodificazione del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARELe novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolareper le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invecedi 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione dellaCamera sulla proposta deve avvenire entro termini certi epassaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

REFEREMDUM PROPOSITIVISi introducono poi in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.

ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

TITOLO V. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.