P.A.: Garante Privacy, bilanciare trasparenza e dignita’ persona

89 1, 1391 -

(askanews) – Roma, 28 mag 2014 – ”Oggi la scommessa e’ laricerca di un corretto bilanciamento e di un ragionevoleequilibrio tra attuazione del principio di trasparenza etutela della riservatezza. E proprio a questa scommessarispondono le nuove Linee guida sulla trasparenza adottatedal Garante”. E’ quanto ha affermato Licia Califano,componente dell’Autorita’ garante per la privacy ecostituzionalista, al seminario dedicato alla trasparenzadella Pa sui siti web tenuto oggi nell’ambito del Forum Pa.

Nel suo intervento Licia Califano ha ripercorso le tappenormative che hanno segnato il passaggio graduale verso unapiu’ moderna forma di ”amministrazione aperta”, a partiredalla legge n. 241 del 1990, per arrivare fino al recentedecreto legislativo n. 33 del 2013. Una trasparenza che, natasul versante delle performance della Pa, evolve nella dupliceprospettiva della piena accessibilita’ delle informazioni persapere come vengono spesi i soldi pubblici (nell’otticadell’anticorruzione), ma anche di un’amministrazione aperta edisposta al dialogo con i cittadini.

Secondo la componente del Collegio Garante e’ oggi necessario”trovare un equilibrio fra una trasparenza che deve essereperseguita e la dignita’ dell’individuo che non puo’ esseretravolta”. ”La diffusione indiscriminata online diinformazioni – ha sottolineato – mina uno dei fondamenti sucui si costruisce l’architettura di principi e norme dimatrice costituzionale, ma prima ancora europea, del dirittofondamentale alla privacy: ossia l’habeas data, il potere diautodeterminazione informativa riconosciuto ad ognuno, ilpieno controllo sulle informazioni che ci riguardano”. La costituzionalista e’ poi passata alla disamina delle Lineeguida appena emanate dall’Autorita’ mettendo il luce gliaspetti principali: il diverso regime previsto a seconda chela pubblicazione persegua finalita’ di trasparenza oppurealtre finalita’ (come la pubblicita’ legale); il rispetto delprincipio di necessita’ e non eccedenza nella diffusione deidati personali dei cittadini; la non rintracciabilita’ suimotori di ricerca dei dati sensibili e giudiziari; il divietoassoluto di diffondere dati sulla salute. Ma soprattutto laquestione cruciale degli ”open data”, cioe’ alla grandemassa di informazioni online liberamente accessibili a tuttie riutilizzabili in vario modo. E’ importante ricordare – haconcluso Licia Califano – che i ‘dati aperti’ in via generalenon pongono problemi di privacy, poiche’ nella maggior partedei casi sono riferiti a dati aggregati o comunqueinformazioni non personali. Nelle ipotesi pero’ in cui questidocumenti contengano dati personali, il Garante non intendeimpedirne la pubblicazione ne’ tantomeno il riutilizzo, machiede alle amministrazioni di adottare di le necessariecautele affinche’ siano evitati abusi.

res/rus