Diffamazione: no carcere giornalisti, rettifica senza commenti (SCHEDA)

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(askanews) – Roma, 17 ott – No al carcere per i giornalisti incaso di reato di ingiuria o diffamazione a mezzo stampa, mauna multa da 5.000 a 10.000 euro. Tuttavia, se l’offesaconsiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, lacui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della suafalsita’, si applica una multa da 20.000 a 60.000 euro. E’questo l’aspetto piu’ rilevante della proposta di legge inmateria di diffamazione che, prendendo spunto da quellapresentata dal deputato del Pdl Enrico Costa e da quelle dialtri parlamentari, e’ stata approvata oggi in prima letturadall’Aula della Camera. Alla condanna e’ associata la penadella pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, visara’ anche l’interdizione da uno a sei mesi dallaprofessione. Ma la rettifica sara’ valutata dal giudice comecausa di non punibilita’.

La modifica apporta dalla proposta di legge e’ sostanzialeperche’ oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampae’ punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con unamulta non inferiore a 516 euro, secondo l’articolo 595 delCodice penale. Un’altra novita’ del testo riguarda l’ambito diapplicazione della legge che coinvolgera’ anche le testategiornalistiche online registrate presso le cancellerie deitribunali mentre escludera’ i blog. Per il delitto didiffamazione commesso mediante comunicazione telematica e’competente il giudice del luogo di residenza della personaoffesa.

Nella proposta di legge che contiene quattro articoliviene modificato anche l’istituto della rettifica, previstodall’articolo 8 della legge 47 del 1948. Le dichiarazioni orettifiche delle persone offese devono essere pubblicatesenza commento. Tale obbligo e’ esteso anche alle testategiornalistiche online che devono pubblicare la rettificaentro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei)con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologiadi accesso al sito e la stessa visibilita’ della notiziarettificata. Per quanto riguarda le trasmissioni televisive eradiofoniche la rettifica deve essere effettuata entro 48 oredalla richiesta e con le stesse caratteristiche dellatrasmissione che ha dato origine alla lesione degliinteressi. In caso di mancato adempimento, l’interessato puo’trasmettere la richiesta all’Autorita’ per le garanzie nellecomunicazioni. La rettifica inoltre viene estesa alla stampanon periodica.

Mentre prima l’autorita’ alla quale rivolgersi in caso dimancata pubblicazione della rettifica era il pretore, adessoe’ il giudice che ha il compito di ordinare la pubblicazioneadottando un provvedimento d’urgenza. Si modifica anche lasanzione amministrativa per la mancata o parzialeottemperanza: l’attuale importo di 15 milioni di lire fino aun massimo di 25 milioni e’ sostituito da 8.000 euro a 16mila.

Il nuovo testo della proposta di legge introduce novita’ sulrisarcimento del danno. La commissione Giustizia ha soppressoil limite del risarcimento del danno patrimoniale ed haprevisto che, nella determinazione del danno derivante dadiffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudicetiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanzanazionale o locale del mezzo di comunicazione usato percompiere il reato, della gravita’ dell’offesa, nonche’dell’effetto riparatorio della pubblicazione dellarettifica.

Il provvedimento modifica inoltre le responsabilita’ deldirettore anche delle testate radiotelevisive e online. Ildirettore risponde dei reati commessi a mezzo stampa sequesti sono la conseguenza della violazione dei doveri divigilanza. La pena e’ ridotta di un terzo e non si applica lapena accessoria dell’interdizione dalla professione. Ildirettore puo’ delegare la vigilanza a uno o piu’ giornalistiprofessionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo ela delega deve risultare da atto scritto e accettata daldelegato.

In caso di querela temeraria, il querelante puo’ esserecondannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euroin favore delle casse delle ammende. Con la nuova norma, nonsolo il giornalista professionista ma anche il pubblicistapotra’ opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

Infine anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privativiene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5milaeuro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che siapplica anche alle offese arrecate per via telematica. Lapena pecuniaria e’ aggravata se vi e’ attribuzione di unfatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravatadell’offesa a un corpo politico, amministrativo ogiudiziario. ceg/vlm