Berlusconi: Mazziotti (Sc), irretroattivita’ norme penali non c’entra

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(askanews) – Roma, 5 set – ”Il divieto di retroattivita’ dellenorme penali non c’entra nulla con la Monti-Severino, che nonstabilisce una sanzione, ma un presupposto oggettivo perstare in Parlamento”. Lo sostiene il deputato di Sceltacivica Andrea Mazziotti, responsabile Giustizia del suopartito, il quale sottolinea che ”la Corte Costituzionale hagia’ detto fin dal 2001 che con legge si puo’ stabilire chechi ha subito una condanna grave non puo’ essere candidato equesto tipo di legge non ha natura sanzionatoria e non e’soggetto ai principi che si applicano alle norme penali e nonsi puo’ comnque parlare di retroattivita’ se si parla diconseguenze di un fatto che costituiva gia’ un reato gravecome il falso in bilancio”.

”Nel 2001 – prosegue Mazziotti – la Corte Costituzionalefu chiamata a giudicare la costituzionalita’ della legge n.

55 del 1990, che stabiliva l’incandidabilita alle elezioniregionali, provinciali, comunali e circoscrizionali dichiunque fosse stato condannato con sentenza definitiva allapena della reclusione superiore a sei mesi per delitticommessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveriinerenti ad una pubblica funzione. Una norma molto similealla Monti-Severino”.

Nella nota del deputato di Scelta civica si legge inoltre:”La questione di costituzionalita’ si basava su motivazionisostanzialmente coincidenti con quelle oggi portate avantidai difensori del presidente Berlusconi e in particolaresulla natura dell’incandidabilita’, ritenuta una sanzionepenale, e quindi di per se’ irretroattiva. La Consulta hapero’ respinto questa tesi affermando che le norme impugnatenon erano da qualificare come sanzioni penale e nemmeno comeeffetti penali derivanti dalla condanna, essendo piuttostol’incandidailbilita’ un’espressione del venir meno di unrequisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate(cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito,nell’esercizio della sua discrezionalita’, dal legislatore,al quale l’art. 51, primo comma, della Costituzione, demandaappunto il potere di fissare ”i requisiti” in base ai qualii cittadini possono accedere alle cariche elettive incondizioni di eguaglianza. Ovviamente la Consulta e’ semprelibera di cambiare opinione, ma no si puo’ far finte che iltema non sia mai stato affrontato, come sembra fare ilPDL”.

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