Imu: da 2014 arriva Taser, tassa gestione rifiuti e servizi indivisibili

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(askanews) – Roma, 28 ago – Sara’ istituita l’imposta sui servizi comunali (Taser) che sostituisce la Tares, sara’ riscossa dai Comuni ed e’ costituita da due componenti: gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisibili. E’ quanto si legge in un comunicato di Palazzo Chigi, diffuso dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto sull’Imu che prevede l’istituzione dal 2014 della ‘service tax’. ”Il modello di tassazione comunale ‘federale’, che entrera’ in vigore dal 2014 – si legge -, sara’ ispirato ai principi del Federalismo Fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita”. ”La prima componente (Tari) sara’ dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili, di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie – prosegue la nota – saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilita’ ma comunque nel rispetto del principio comunitario ‘chi inquina paga’ e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio”. ”La seconda componente (Tasi) sara’ a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune – si legge ancora nel comunicato – potra’ scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sara’ a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avra’ adeguati margini di manovra, nell’ambito dei servizi locali”. ”La capacita’ fiscale (cioe’ il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facolta’ di manovra fiscale sui loro tributi) sara’ preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote – conclude la nota – sara’ limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacita’ fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive”. sgr/vlm