Berlusconi: costituzionalisti divisi su ricorso a Consulta per Severino

13 3, 1307 -

(askanews) – Roma, 23 ago – In queste ore di dibattito politico,e’ accesa la contrapposizione fra chi ritiene doveroso egiusto un ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare laquestione di legittimita’ per la legge Severino, e chi,invece, ritiene inutile un tentativo del genere. Fra i piu’autorevoli sostenitori delle due tesi troviamo gli expresidenti della Consulta Ugo de Siervo e Piero Capotosti.

Entrambi, stamane, hanno chiarito il proprio punto di vistain due editoriali pubblicati su ”La Stampa’ e”Messaggero’.

Dalle pagine del quotidiano di Torino, De Siervo hasottolineato che un eventuale ricorso alla Consulta sarebbesolo ”un tentativo di guadagnare tempo”, per altro inutilevisto che ”un Parlamento che fosse davvero convintodell’inopportunita’ della legge potrebbe sempremodificarla”, mentre in un editoriale pubblicato sul’Messaggero’ Capotosti ha sollevato dubbi sullacostituzionalita’ della norma. In particolare Capotosti hachiarito che ”l’incandidabilita’, che pure incidepesantemente sul diritto ad accedere alle cariche elettiveparlamentari, sia sulla capacita’ di essere membro delParlamento, non e’ prevista dal fondamentale articolo 66della Costituzione che prescrive che ciascuna Camera”giudica’ sui titoli di ammissione dei suoi componenti esulle cause sopraggiunte di incandidabilita”’. Secondo Capotosti ”si pone quindi un problema dicompatibilita’ tra la disposizione costituzionale e la nuovadisciplina che per rientrare nel citato articolo 66 richiedeun apposito intervento della Corte Costituzionale”. Problemadi compatibilita’ tanto piu’ grave, ”ove si consideri chementre le cause di ineleggibilita’ generalmente riguardanouno status, viceversa nel caso dell’incandidabilita’ la causae’ rappresentata da una sentenza”. Per queste ragioni”varrebbe la pena che sull’applicazione di questa complessadisciplina non si pronunciasse soltanto un organo politico,ma intervenisse la Corte Costituzionale”. Tesi profondamente diversa da quanto sostenuto su ”LaStampa’ da Ugo De Siervo. L’ex Presidente ha ricordato che”la Corte Costituzionale varie volte ha giudicato su ipotesidi incandidabilita’, affermando con chiarezza che si trattadi divieti profondamente eterogenei rispetto alle sanzionipenali, principali e accessorie: il legislatore ordinariodispone infatti di un’ampia discrezionalita’, salvo ilrispetto del principio di eguaglianza, nel suo potere distabilire i requisiti indispensabili per essere candidati acariche elettive”. Inoltre non ha senso parlare ”dipresunta incostituzionalita’ delle disposizioni contestate,dal momento che esse sarebbero retroattive: il divieto dinorme retroattive e’ previsto solo in materia penale ma quisiamo davanti a disposizioni che deducono da una gravecondanna penale definitiva un ostacolo insuperabile allacandidabilita’ del condannato”. brm/sat/