Diffamazione: testo arriva in Aula Camera. No carcere per giornalisti

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(askanews) – Roma, 6 ago – No al carcere per i giornalisti incaso di reato di ingiuria o diffamazione a mezzo stampa mauna multa da 5.000 a 10.000 euro. Tuttavia se l’offesaconsiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, lacui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della suafalsita’, si applica una multa da 20.000 a 60.000 euro. E’questo l’aspetto piu’ rilevante della proposta di legge che,prendendo spunto da quella presentata dal deputato del PdlEnrico Costa e da quelle di altri parlamentari, e’ approdataoggi nell’Aula della Camera per la discussione generale emodifica la legge n.47 del 1948 e il codice di procedurapenale in materia di diffamazione. La modifica e’ sostanzialeperche’ oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampae’ punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con unamulta non inferiore a 516 euro, secondo l ‘articolo 595 delCodice penale.

Un’altra novita’ del testo, licenziato lo scorso 2 agostodalla commissione Giustizia, riguarda l’ambito diapplicazione della legge che coinvolgera’ anche le testategiornalistiche online registrate presso le cancellerie deitribunali mentr escludera’ i blog.

Nella proposta di legge che contiene quattro articoliviene modificato anche l’istituto della rettifica, previstodall’articolo 8 della legge 47 del 1948. Le dichiarazioni orettifiche delle persone offese devono essere pubblicatesenza commento. Tale obbligo e’ esteso anche alle testategiornalistiche online che devono pubblicare la rettificaentro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei)con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologiadi accesso al sito e la stessa visibilita’ della notiziarettificata. Per quanto riguarda le trasmissioni televisive eradiofoniche la rettifica deve essere effettuata entro 48 oredalla richiesta e con le stesse caratteristiche dellatrasmissione che ha dato origine alla lesione degliinteressi. In caso di mancato adempimento, l’interessato puo’trasmettere la richiesta all’Autorita’ per le garanzie nellecomunicazioni. La rettifica inoltre viene estesa alla stampanon periodica.

Mentre prima l’autorita’ alla quale rivolgersi in caso dimancata pubblicazione della rettifica era il pretore, adessoe’ il giudice che ha il compito di ordinare la pubblicazioneadottando un provvedimento d’urgenza. Si modifica anche lasanzione amministrativa per la mancata o parzialeottemperanza: l’attuale importo di 15 milioni di lire fino aun massimo di 25 milioni e’ sostituito da 8.000 euro a 16mila.

Il nuovo testo della proposta di legge introduce novita’ sulrisarcimento del danno. La commissione Giustizia ha soppressoil limite del risarcimento del danno patrimoniale ed haprevisto che, nella determinazione del danno derivante dadiffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudicetiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanzanazionale o locale del mezzo di comunicazione usato percompiere il reato, della gravita’ dell’offesa, nonche’dell’effetto riparatorio della pubblicazione dellarettifica.

Il provvedimento modifica infine le responsabilita’ deldirettore anche delle testate radiotelevisive e online. Ildirettore risponde dei reati commessi a mezzo stampa sequesti sono la conseguenza della violazione dei doveri divigilanza. La pena e’ ridotta di un terzo e non si applica lapena accessoria dell’interdizione dalla professione. Ildirettore puo’ delegare la vigilanza a uno o piu’ giornalistiprofessionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo ela delega deve risultare da atto scritto e accettata daldelegato.

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