Riforme: Balduzzi, ddl deroga da 138 ma in modo equilibrato e garantista

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(askanews) – Roma, 1 ago – ”Era proprio necessario derogare al138? E’ una domanda che ci siamo posti tutti credo, questoappartiene un po’ alla lunga storia delle revisionicostituzionali quando nacque l’idea che una grande riformaavesse bisogno di una deroga, di un metodo derogatorio. Nonso, onestamente non lo so, la scienza del dirittocostituzionale e’ largamente divisa su questo punto, non loso se questo sia stato un atto di saggezza, sto parlandoevidentemente da quando si e’ cominciato a pensare in questomodo. Se rispondiamo pero’ alla domanda alla luce del disegnodi legge costituzionale – perche’ di questo noi dobbiamotrattare – ho una risposta piu’ tranquillizzante: perche’tutto sommato questa procedura derogatoria tanto derogatorianon e”’.

Lo ha affermato Renato Balduzzi di Scelta Civica,intervenuto stamane nella discussione generale in Aula allaCamera sul ddl costituzionale sulle riforme, che istituisceil Comitato dei 42.

Balduzzi ha invitato -e si e’ rivolto in modo particolareai deputati del M5S- ha riflettere su qual e’ ”il perimetrodi una revisione costituzionale, il perimetrocostituzionalmente legittimo di una revisionecostituzionale”. Riferendosi all’art.138 della Costituzione, hariconosciuto che esiste una rigidita’ costituzional che”certamente e’ nella previsione di procedure aggravate atutela dei diritti delle minoranze e a tutela del nucleofondamentale della valori costituzionali”. In questo senso,ha chiesto: ”Questa rigidita’ costituzionale e’ colpita, e’ferita dal disegno di legge di cui stiamo discutendo? Noperche’, nonostante alcune clausole del 138 siano derogate,per esempio i tre mesi diventano 45 giorni, nell’insieme c’e’un bilanciamento che e’ costituito soprattutto, oltre chedalle norme procedurali, anche minuziose, che danno alParlamento la sovranita’ su questa disciplina, dallaprevisione di una possibilita’ di referendum positivo anchenell’ipotesi in cui la maggioranza dei due terzi siaraggiunta, ipotesi possibile alla luce non solo dellacontingente larghezza della maggioranza parlamentare ma anchedelle regole elettorali che hanno indubbiamente cambiato ilsenso delle maggioranze previste nella Costituzione,maggioranze che partivano dal presupposto di una leggeelettorale proporzionale”.

Ecco allora -ha concluso Balduzzi- che ”si arriva a dareun giudizio piu’ ponderato, piu’ tranquillo, sul metodo e sulcontenuto di questo disegno di legge costituzionale, che none’ lo stravolgimento della Costituzione, che non e’ lostrumento attraverso cui qualcuno vuole fare operazionialtrimenti impossibili, ma che e’, piu’ semplicemente, lostrumento – sara’ stato saggio, non lo sara’ stato: lasceremoai posteri la decisione – per fare qualche cosa,finalmente”. min