Mediaset: Consulta, Berlusconi non mostro’ leale collaborazione (1 upd)

AGO 1, 1293 -

(askanews) – Roma, 1 lug – Silvio Berlusconi, quando nelle vestidi presidente del Consiglio chiese il legittimo impedimento apartecipare ad una udienza del processo Mediaset, non mostro’leale collaborazione. Lo scrive la Corte Costituzionale nellemotivazioni della sentenza con la quale il 19 giugno scorsoaveva respinto il ricorso presentato da Berlusconi contro ilTribunale di Milano, che non aveva appunto concesso illegittimo impedimento.

”Nel periodo in cui l’imputato era Presidente delConsiglio dei ministri”, si legge nelle motivazioni,”l’autorita’ giudiziaria ha tenuto conto del suo dovere ”diassolvere le funzioni pubbliche assegnategli”, riducendo alminimo possibile ”l’incidenza indiretta” della funzionegiurisdizionale ”sull’attivita’ del titolare della caricagovernativa”. Per l’Alta Corte ”analoga osservanza delprincipio di leale collaborazione non e’ stata mostrata dalPresidente del Consiglio dei ministri con riguardoall’udienza del 1* marzo 2010. In questa circostanza,l’imputato – spiegano i giudici – dopo aver egli stessocomunicato al Tribunale tale data, ha dedotto l’impedimentoe, diversamente da quanto aveva fatto nelle precedentioccasioni, non si e’ attivato per la definizione di un nuovocalendario; ne’ egli ha fornito alcuna indicazione circa lanecessita’ di presiedere la riunione del Consiglio deiministri senza ricorrere alla supplenza del vicepresidentedel Consiglio o del ministro piu’ anziano”. La mancanza di ”allegazioni” circa ”la necessita’ disovrapposizione tra l’impegno dedotto e il giorno di udienza,a differenza di quanto verificatosi in precedenti occasioni,ha determinato l’impossibilita’ per il giudice – scrive laConsulta – di valutare il carattere assoluto dell’impedimento”in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamenteconcomitante con l’udienza di cui e’ chiesto il rinvio”. IlTribunale, nel rispetto delle attribuzioni dell’organoesecutivo, non ha sindacato le ragioni della riunione delConsiglio dei ministri, ma si e’ limitato a osservare chel’imputato avrebbe dovuto fornire ”quantomeno” una”allegazione”, la quale costituisce presupposto perl’applicazione delle norme processuali. Pur costituendo lariunione del Consiglio dei ministri una delle piu’ rilevantimodalita’ di esercizio delle attribuzioni costituzionalmentericonosciute all’organo esecutivo”, secondo i giudici ”nonpuo’ da cio’ automaticamente desumersi la necessariaconcomitanza della riunione stessa con un giorno di udienzaprecedentemente concordato. Bisognava permettereall’autorita’ giudiziaria sia di operare un bilanciamento trai diversi interessi costituzionalmente rilevanti (tra cuiquello della sollecita celebrazione del processo), fornendoallegazioni circa la ”sovrapposizione” dei due impegni, siadi valutare il carattere assoluto dell’impedimentorappresentato dalla partecipazione dell’imputato allariunione del Consiglio dei ministri”. In conclusione, ”fermo restando che il giudice, nelrispetto del principio della separazione dei poteri, non puo’invadere la sfera di competenza riservata al Governo, lamancanza di ”allegazioni”, da parte dell’imputato, circa lanecessita’ di partecipare a una riunione del Consiglio deiministri concomitante con un giorno di udienzaprecedentemente concordato non ha consentito al Tribunale diconsiderare assoluta l’impossibilita’ a comparire determinatadall’impegno dedotto quale impedimento. Ne discende – silegge nel dispositivo – che il ricorso va rigettato, perche’l’autorita’ giudiziaria ha esercitato il potere ad essaspettante ai sensi della disciplina del legittimo impedimentonel rispetto del principio di leale collaborazione, senzaledere prerogative costituzionali dell’organo di governo, cherestano tutelate in ordine sia all’attivita’, siaall’organizzazione”. fdv