Riforme: saggi, valutare accorpamento volontario regioni piu’ piccole

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(askanews) – Roma, 12 apr – ”Nel quadro di un riassetto delleautonomie regionali si ritiene opportuno procedere adinterventi diretti ad elevare le capacita’ di governo e leconsequenziali responsabilita’ delle Regioni. In questaprospettiva potrebbero essere valutate ipotesi diaccorpamento su base volontaria delle Regioni di piccoledimensioni (ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale)allo scopo di garantire un governo piu’ efficiente”. E’quanto si legge nel capitolo dedicato al rapporto fra Stato eRegioni della relazione del gruppo di lavoro sulle riformeistituzionali. Secondo i saggi, che oggi hanno presentato laloro relazione al Capo dello Stato, ”devono essere altresi’rafforzati gli strumenti di cooperazione e coordinamentoistituzionale tra Enti Locali, tra diverse Regioni, traStato e Regioni”. Inoltre ”e’ opinione quasi unanime che ilpunto piu’ critico del nuovo titolo V della Costituzioneapprovato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione dellecompetenze legislative tra Stato e Regioni (Art. 117), e inspecie dalla enumerazione delle materie di competenzaconcorrente. Il Gruppo di lavoro – si legge nella relazione -propone percio’ che con un disegno di legge costituzionalead hoc siano introdotte alcune limitate modificheall’articolo 117 della Costituzione. Esse – spiegano i saggi- dovrebbero prevedere: a) che l’elenco delle materie dicompetenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnandoalla competenza esclusiva dello Stato le grandi reti ditrasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili diinteresse nazionale, la attivita’ di produzione e trasportodi energia di interesse nazionale, l’ ordinamento dellacomunicazione e le reti di telecomunicazione di interessenazionale, attribuendo conseguentemente alla potesta’legislativa regionale le infrastrutture e le reti diinteresse regionale e locale e i porti turistici; b) chespetti allo Stato decidere quali infrastrutture siano diinteresse nazionale, automaticamente attribuendo le altrealla competenza regionale; c) che sia riportata allacompetenza esclusiva del legislatore statale la ”sicurezzasul lavoro”; d) che nell’art. 117 sia inserita la clausoladi supremazia presente in varia forma in tutti gliordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo,come disposizione di chiusura dell’art. 117, che in ogni caso’il legislatore statale, nel rispetto dei principi di lealecollaborazione e di sussidiarieta’, puo’ adottare iprovvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritticostituzionali e la tutela dell’unita’ giuridica o economicadella Repubblica’ (formulazione che rieccheggia quellacontenuta nella legge Fondamentale tedesca). Tale previsione potrebbe condurre a limitare l’uso da partedello Stato delle cosiddette competenze trasversali (come latutela della concorrenza, l’ordinamento civile e i livelliessenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili esociali) in funzione di limitazione delle competenzeregionali.

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