Riforme: saggi, superare bicameralismo perfetto, si’ a Senato Regioni

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(askanews) – Roma, 12 apr – ”Il Gruppo di lavoro ritiene chel’attuale modello di bicameralismo paritario e simmetricorappresenti una delle cause delle difficolta’ difunzionamento del nostro sistema istituzionale. A tal fine,propone che ci sia una sola Camera politica ed una secondaCamera rappresentativa delle autonomie regionali (Senatodelle Regioni)”. E’ quanto si legge nella relazione finaledel Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, istituitoil 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, GiorgioNapolitano, composto da Mario Mauro, Valerio Onida, GaetanoQuagliariello, Luciano Violante.

”La Camera dei Deputati, eletta a suffragio universale ediretto, e’ titolare dell’indirizzo politico, ha competenzaesclusiva sul rapporto fiduciario, esprime il voto definitivosui disegni di legge. Il Senato delle Regioni e’ costituitoda tutti i Presidenti di Regione e d a rappresentanti delleRegioni, eletti da ciascun Consiglio Regionale in misuraproporzionale al numero degli abitanti della Regione. Sipotra’ prevedere – si legge nella relazione, pubblicata sulsito del Quirinale – che il Consiglio Regionale debbaeleggere, nella propria quota, uno o piu’ sindaci. QuestoSenato assorbe le funzioni della Conferenza Stato Regioni epartecipa al procedimento legislativo. Salve le eccezionipiu’ avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvatedalla Camera. Il Senato potra’, entro un terminepredeterminato e breve, decidere di esaminare le leggiapprovate dalla Camera e proporre a questa emendamenti.

Spettera’ alla Camera, entro un termine altrettanto breve,decidere sulle modifiche proposte dal Senato, potendosiprevedere per alcune categorie di leggi che il voto finaledella Camera si a espresso a maggioranza assoluta.” ”Ilbicameralismo resterebbe paritario per: le leggi di revisionedella Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggielettorali (tranne la legge elettorale per la Camera); leleggi in materia di organi di governo e funzioni fondamentalidei Comuni, delle Province e delle citta’ metropolitane; lalegge su Roma capitale; le leggi sul regionalismodifferenziato (art. 116.3 Cost.); le norme di procedura perpartecipazione delle Regioni e delle Province di Trento eBolzano alla formazione di normative comunitarie (art. 117.5Cost.); le leggi sui principi per le leggi elettoraliregionali (art. 122.1 Cost.); l’ordinamento della finanzaregionale e locale”. red/vlm