Giustizia: saggi, porre limiti a divulgazione intercettazioni (1upd)

19 2, 1267 -

(askanews) – Roma, 12 apr – Per quel che riguarda la giustiziapenale, i saggi del gruppo di lavoro sulle riformeistituzionali chiedono una ”migliore definizione sul pianolegale dei presupposti sulla base dei quali gli organi delleProcure avviano e concludono le loro attivita’ di indagine,con particolare attenzione per gli strumenti investigativipiu’ invasivi nei confronti dei diritti fondamentali come, adesempio, le intercettazioni delle conversazioni per le qualidev’essere resa cogente la loro qualita’ di mezzo per laricerca della prova, e non di strumento di ricerca delreato”. ”Occorre inoltre porre limiti alla loro divulgazioneperche’ il diritto dei cittadini a essere informati noncostituisca il pretesto per la lesione di dirittifondamentali della persona”, si legge nella relazioneconsegnata al Presidente della Repubblica, GiorgioNapolitano.

Accanto a queste misure in tema di intercettazioni, isaggi hanno evidenziato altre priorita’ in materia digiustizia penale, a cominciare dal ”contenimento delladurata della fase delle indagini preliminari, cosi’ dagiungere con solleci tudine al contraddittorio processualequando questo si imponga, e un piu’ stretto controllogiudiziario sui provvedimenti cautelari, specie allorche’incidano sulla liberta’ personale”. Necessaria poi”l’introduzione di vincoli temporali all’eserciziodell’azione penale (o alla richiesta di archiviazione) dopola conclusione delle indagini e la revisione delle normesulla contumacia”. Inoltre, ”ferme le garanzie per lepersone sottoposte a procedimento penale, l’adozione dimisure dirette a disincentivare l’esperimento di rimediesclusivamente e palesemente dilatori 7”. Infine, i saggihanno individuato come priorita’ ”la possibilita’ diriconoscere l’irrilevanza del fatto ai fini della nonconfigurabilita’ del reato; la possibilita’ di considerarele eventuali condotte riparatorie come cause estintive delreato in casi lievi; la sospensione del processo a caricodegli irreperibili, con relativa sospensione dei termini diprescrizione e con l’adozione di misure per la conservazionedelle prove; l’ inappellabilita’ delle sentenze diassoluzione per imputazioni molto lievi, tenendo conto deirilievi formulati dalla Corte costituzionale all’atto delladeclaratoria di incostituzionalita’ della legge che rendevainappellabili tutte le sentenze di assoluzione”.

brm/mau/rob