##Dl Rilancio, studio Fornari: se non c’è dolo no rischi per imprese

Provvedimento indispensabile per consentire di sperare in ripresa

MAG 20, 2020 -

Roma, 20 mag. (askanews) – Le misure varate dal governo a favore delle aziende alle prese con la crisi dell’economia innescata dall’emergenza Coronavirus possono ‘in astratto, prestare il fianco ad abusi’ ma l’ordinamento prevede una ‘serie di reati molto gravi’ che vanno dall’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato alla truffa aggravata al falso ideologico in atto pubblico. Condotte che trascinerebbero in tribunale non solo l’amministratore ma la società destinataria del contributo. A fare il punto con Askanews sui risvolti penali d’impresa nel mare magnum degli interventi che si stanno susseguendo è Giuseppe Fornari, penalisa d’impresa, fondatore dello Studio Fornari e Associati.

Altro tema importante che ha messo in allarme gli imprenditori è quello della responsabilità dell’impresa in caso di eventuali contagi tra i lavoratori. Timori che, secondo Fornari, sarebbero ‘in parte fondati’ ma temperati dal fatto che la previsione ‘non importa alcun automatico riconoscimento di responsabilità penale (o civile)’ e ‘in termini di tutela del datore di lavoro diligente’ basterebbe ‘l’applicazione attenta e rigorosa dei principi generali del diritto penale in materia di causalità e colpa’.

Domanda. Nei decreti anti-Covid sono previste norme che puntano ad evitare che aziende possano ricorrere a prestiti o a benefici senza averne diritto. Come si difende lo Stato da queste condotte?

Risposta. ‘A circa un mese di distanza dalla pubblicazione del dl Liquidità – che ha previsto la possibilità per le imprese di ottenere una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dagli Istituti di Crediti privati – il Governo è pronto a varare uno nuovo strumento di supporto all’imprenditoria costituito, in questo caso, da contributi a fondo perduto. Non c’è dubbio che questi interventi statali possano, in astratto, prestare il fianco ad abusi da parte di quei soggetti che intendano beneficiare illegittimamente dell’erogazione pubblica. D’altronde, risulta ampia la casistica giurisprudenziale attinente a vicende di tal genere e, non a caso, nel corso degli anni si sono susseguiti plurimi interventi del legislatore mirati a tipizzare e reprimere simili fenomeni criminosi’, spiega l’avvocato.

‘Con riferimento alle erogazioni previste dal decreto rilancio, potrebbero dunque verificarsi ipotesi di richieste decettive, finalizzate sia ad accedere alla sovvenzione in assenza dei requisiti previsti, sia ad ottenere un contributo di importo maggiore rispetto a quello legittimamente spettante. In tali casi – fa notare Fornari – all’imprenditore che accedesse sine titulo al contributo pubblico, potrebbe essere mosso un addebito di ‘indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato’ o, in alternativa, per la più severa fattispecie di ‘truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche’; reati entrambi finalizzati a reprimere condotte di illecita percezione di sovvenzioni (in senso lato: dunque contributi, finanziamenti, mutui agevolati, eccetera)’.

Tuttavia, ‘è importante sottolineare che in caso di condotta illecita, risulterebbe gravato del rischio penale non solo il soggetto che ha materialmente presentato la richiesta, ma anche la società destinataria del contributo pubblico’, sottolinea.

Domanda. C’è poi il tema delle autocertificazioni e quindi di condotte fraudolente ma anche banalmente l’ipotesi di errori che potrebbero frenare la richiesta da parte delle imprese a causa del rischio di incorrere in sanzioni. Quali strumenti ha l’imprenditore per cautelarsi?

Risposta. ‘Il Decreto Rilancio prevede il rilascio, da parte dell’imprenditore, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, per dimostrare l’esistenza dei requisiti necessari a beneficiare dell’erogazione pubblica. In proposito, va segnalato che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito a titolo di falso ideologico in atto pubblico’. Dunque, ‘con riferimento all’imprenditore che si appresta ad avviare la procedura per l’erogazione del contributo, è bene precisare che tutti i reati di cui sinora si è detto sono puniti esclusivamente a titolo di dolo: ciò significa che potrà essere perseguito soltanto il soggetto che abbia posto in essere volontariamente la condotta illecita, e non invece chi abbia formulato una richiesta illegittima per imperizia o per errore’.

Ad ogni modo, dice Fornari, ‘è consigliabile per l’imprenditore farsi assistere da un professionista nella presentazione della richiesta di accesso al contributo pubblico, al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento in vicende di natura penale’.

Domanda. Un tema su cui gli imprenditori stanno cercando di avere ascolto è poi quello della responsabilità dell’impresa in eventuali contagi di lavoratori che l’Inail considera infortunio sul lavoro. Come si può superare questa criticità?

Risposta. ‘I timori del mondo imprenditoriale devono ritenersi soltanto in parte fondati. In effetti la disposizione dell’art. 42 del Decreto Legge ‘Cura Italia’ equipara – ai fini assicurativi – il contagio da nuovo-Coronavirus alle altre forme di ‘malattia-infortunio’, come poi precisato anche dalla Circolare Inail n. 13/2020. Nondimeno, si tratta di una previsione diretta soltanto ad estendere le garanzie indennitarie a favore dei lavoratori anche ai casi di infezione Covid-19; viceversa, la stessa non importa alcun automatico riconoscimento di responsabilità penale (o civile) in capo all’imprenditore/datore di lavoro, come del resto riconosciuto stesso dall’Inail. A tal fine, infatti, in un eventuale procedimento giudiziario la Pubblica Accusa dovrebbe pur sempre dimostrare il nesso causale tra la condotta, eventualmente colposa (profilo anch’esso tutto da dimostrare), del datore di lavoro e l’avvenuto contagio del lavoratore sul luogo di lavoro. Problema, quest’ultimo, cruciale e allo stesso tempo estremamente complesso, in considerazione – fra l’altro – della pervasività ed ubiquità del virus, tale per cui il contagio ben potrebbe essere avvenuto aliunde’, spiega Fornari.

Sulla richiesta di una sorta di ‘scudo penale’ che tuteli i datori di lavoro che ‘abbiano adottato le misure di prevenzione e protezione previste dai ‘Protocolli condivisi’ da possibili ‘incursioni’ della magistratura avvertite come ‘estemporanee’ in una congiuntura storica straordinariamente problematica, non deve immaginarsi l’istituzione di zone franche: quand’anche si delineasse esplicitamente un’area di ‘rischio consentito’, con l’introduzione di una sorta di presunzione di diligenza a favore dell’imprenditore/datore di lavoro che abbia puntualmente seguito i Protocolli condivisi (e conseguente esclusione della responsabilità penale), resterebbe impregiudicata la possibilità per la magistratura di verificare l’effettivo rispetto dei Protocolli da parte del datore di lavoro in questione’, sostiene il legale.

‘In altri termini – prosegue – una eventuale clausola di salvaguardia di natura penale non potrebbe comunque impedire la possibile instaurazione di un procedimento penale nell’ambito del quale si accerti – quantomeno – il rispetto dei predetti Protocolli. Quindi, anche in assenza di un apposito ‘scudo penale’ i medesimi risultati in termini di tutela del datore di lavoro diligente ben potrebbero ottenersi mediante l’applicazione attenta e rigorosa dei principi generali del diritto penale in materia di causalità e colpa’, conclude.

Domanda. Qual è la vostra valutazione su questo provvedimento?

Risposta. ‘Credo si tratti di un provvedimento non solo utile, ma indispensabile, per consentire agli italiani di sperare in una ripresa. Tuttavia, in momenti delicati come quello che stiamo vivendo, è altrettanto fondamentale che i provvedimenti d’urgenza siano velocemente attuabili. Per non vanificarne gli intenti è necessario prevedere contestualmente delle forme di semplificazione: nei prossimi giorni, dunque, ci renderemo conto se le procedure indicate nel testo definitivo saranno sufficientemente agili e, quindi, efficaci. Mi auguro davvero che i gravi ritardi sperimentati sinora – a causa dei complessi iter burocratici per l’erogazione dei contributi stanziati con le precedenti misure anti-covid – non si ripetano anche in questo caso’. Cos