Il vademecum dell’Inps sul reddito e la pensione di cittadinanza

Dalla presentazione della domanda agli adempimenti e gli importi

FEB 18, 2019 -

Roma, 18 feb. (askanews) – Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

Tutti i componenti del nucleo familiare, e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67esimo anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.

Per sapere come si presenta la domanda per il Rdc e la Pdc, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico, l’Inps ha pubblicato il ‘Manuale Reddito di Cittadinanza’, un vademecum per orientarsi tra le novità introdotte con questa misura.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI REDDITO E DI PENSIONE DI CITTADINANZA? Cittadini italiani e dell’Unione Europea; Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato); Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (esempio la moglie giapponese di un italiano). Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA? Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

COME SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA? La domanda si può presentare: in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste; on-line, direttamente sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it); la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che devono essere ancora comunicate.

QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER LA DOMANDA? Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ai fini Isee. Sarà l’Inps ad associare l’Isee alla domanda.

QUALI ADEMPIMENTI SONO PREVISTI DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA? Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve: a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda; b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte; c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (Did). COME SI PUÒ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO (DID)? I componenti del nucleo devono rendere la Did entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda. Al momento, la Did può essere resa: presso i Centri per l’impiego; presso i patronati convenzionati con l’Anpal.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’. Non devono presentarla: minorenni; beneficiari del Rdc pensionati; beneficiari della Pensione di cittadinanza; soggetti di oltre 65 anni di età; soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% (accertato dall’Inail), non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, solo qualora non sia previsto il collocamento mirato; soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o diformazione.

POSSIBILI ESONERATI DALLA DID. I Centri per l’impiego possono esonerare: i soggetti con carichi di cura (cosiddetti ‘caregiver’) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini Isee).

CHI HA REDDITI O PATRIMONI OPPURE PERCEPISCE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PUÒ COMUNQUE ACCEDERE? Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio: patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione; patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo. Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’Isee presentato.

PER IL POSSESSO DI BENI DUREVOLI, valgono le seguenti regole: no agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta; no agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti; no ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti; sì agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale; no a navi e imbarcazioni da diporto.

A QUANTO AMMONTA IL BENEFICIO ECONOMICO? Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’Isee e presenti nel modello di domanda. Nello specifico: La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (esempio maggiorenni e minorenni). La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione,la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc. In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui. Il valore dell’Isee (Ordinario oppure Isee Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO? Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla ‘Carta Rdc’ (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

COME SI PUÒ UTILIZZARE LA CARTA RDC? A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per: fare alcune spese di beni di consumo; pagare utenze; prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta “scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (esempio se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro); effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare; effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

La Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

PER QUANTO TEMPO VIENE EROGATO IL BENEFICIO ECONOMICO? Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportino la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.

SE IN CORSO DI FRUIZIONE VARIA IL NUCLEO FAMILIARE SI PERDE IL BENEFICIO? Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione Isee in corso di validità è necessario ripresentare la Dsu aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LA PERCEZIONE DI NASPI? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di Naspi.

IL RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc-Com, recandosi ai Caf convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita).

Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma ‘Siupl’ entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA AUTONOMA O DI IMPRESA? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazionedella domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com, recandosi ai Caf convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione delladomanda (senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita).

Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma ‘Siupl’ il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (esempio entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio-marzo).

IN CASO DI ASSUNZIONE DI UN BENEFICIARIO DI RDC È PREVISTA QUALCHE AGEVOLAZIONE PER L’IMPRESA CHE ASSUME? Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LA PERCEZIONE DELLE PRESTAZIONI DESTINATE AGLI INVALIDI CIVILI? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

IN QUALI CASI SI VERIFICA LA DECADENZA DAL REDDITO DI CITTADINANZA? La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui: manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale; il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione; non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua; non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova Dsu.

CHE TIPI DI SANZIONI SONO PREVISTE E IN QUALI CASI SI APPLICANO? Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione. Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna.

Se l’Inps accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.