Sul decreto fiscale trattativa con paletti contratto di governo

Nell'accordo nessun condono e quindi spazi di manovra limitati

OTT 20, 2018 -

Roma, 20 ott. (askanews) – Nel contratto di governo giallo-verde si parla della “pace fiscale” e del “saldo e stralcio” per quei debiti contratti con l’Erario in “tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie” di “dimostrata difficoltà economica” mentre si esclude qualsiasi “finalità condonistica”. E il vicepremier Luigi Di Maio, fuori da Palazzo Chigi, in un punto stampa improvvisato poco prima del Consiglio dei ministri, ha sottolineato che quello che vale per lui è quanto scritto nel contratto. “Per me la pace fiscale era nel contratto di governo, l’unica cosa che non era nel contratto di governo era questa cosa del comma 9 dell’articolo 9 e la questione dell’estero”, ha affermato.

Dunque, per mantenere una certa coerenza, il comma 9 dell’articolo 9 del decreto fiscale, che contiene uno scudo penale anche per il riciclaggio e l’autoriciclaggio, dovrebbe essere praticamente svuotato, se non cancellato (con tutte le conseguenze sul mancato gettito atteso per una parte delle misure della manovra).

Il testo attuale del decreto fiscale prevede all’articolo 9 una dichiarazione integrativa “speciale” che consente ai contribuenti di correggere “errori od omissioni ed integrare”, con alcune modalità previste nello stesso articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, comprese le imposte sugli immobili all’estero e l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero. E questa è la prima nota dolente per i pentastellati, quella sulla quale hanno alzato le barricate perché finirebbe per essere una mini-voluntary.

La parte dell’articolo 9 del decreto fiscale però che M5s non può proprio digerire è quella scritta al comma 9 e che si discosta nettamente dal contratto di governo perché realizzerebbe uno scudo penale per reati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

Il comma 9 dell’articolo 9 prevede la non punibilità per i reati tributari di “dichiarazione infedele”, “omesso versamento di ritenute dovute o certificate”, “omesso versamento di Iva”. Ma va molto oltre dicendo che la non punibilità c’è anche in caso di “riciclaggio” e “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” o anche in caso di “autoriciclaggio” (se effettuato entro il 30 settembre 2019) se questi reati si sono commessi compiendo i reati tributari di dichiarazione infedele e omesso versamento di ritenute o di Iva.

Cancellando tout court il comma 9 si rischia di rendere del tutto non appetibile l’adesione alla dichiarazione integrativa e dunque c’è il rischio di approvare una misura poco efficace dal punto di vista delle entrate per lo Stato. Per salvare un po’ di coerenza e un po’ di gettito si potrebbe risparmiare la prima parte del comma 9, cioè la non punibilità per i reati tributari di “dichiarazione infedele”, “omesso versamento di ritenute dovute o certificate”, “omesso versamento di Iva”.