Tar Piemonte, Aigae: guide alpine senza più esclusiva montagna

Guide ambientali escursionistiche autorizzate per ogni ambiente

MAG 15, 2018 -

Roma, 15 mag. (askanews) – “Siamo dinanzi a un evento epocale, a una notizia importantissima: il Tar Piemonte ha confermato con sentenza n.564 del 2018, chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che non esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media Montagna per l’accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente”.

Lo annuncia, come “risultato storico”, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

“Il Tribunale – spiega Camerlenghi – ha confermato la lettura della sentenza n. 459-2005 della Corte Costituzionale da noi sempre sostenuta in ogni sede ma che i Collegi Nazionale e Regionali delle Guide alpine si sono sempre ostinati a negare, contro ogni evidenza. Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha scritto nero su bianco che: “non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna”, confermando che le GAE possono muoversi in ambito anche montano”. Una sentenza “chiara, di facile comprensione e inequivocabile”: “il TAR ha respinto il nostro ricorso contro l’istituzione della figura dell’Accompagnatore di Media Montagna in Piemonte in quanto “non necessario” – aggiunge Camerlenghi -, poiché quanto dichiarato dalla Regione e dal Collegio delle Guide Alpine sulla riserva di professione semplicemente non sussiste”.

Ma anche di più: “Il TAR si è spinto ben oltre sottolineando che “la legge n. 6/1989, (riguardante il regolamento della professione di Guida Alpina) non è mai stata esplicitamente coordinata con ulteriori e paralleli sistemi normativi (in tema ad esempio di liberalizzazione dei servizi, di turismo) né esplicitamente adeguata al mutato contesto costituzionale e alle evoluzioni che la realtà lavorativa, oltre che l’ordinamento, hanno certamente subito in quasi trenta anni.

Oltre ad affermare che “il legislatore dell’epoca non si è certamente proposto di delimitare la figura professionale in questione rispetto ad altre professioni che, semplicemente, non esistevano come professioni libere o meno che fossero”.

“Viene interamente confermato l’impianto della Sentenza (inappellabile) della Corte Costituzionale – sottolinea Camerlenghi -, secondo cui “l’individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell’ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale”.

“Viene quindi definitivamente spazzato ogni dubbio nelle motivazioni – conclude Camerlenghi – quando viene inoltre scritto che “non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna. Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico”…) “bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose. E se ancora non fosse sufficiente viene ripetuto che “le professioni che possono essere protette in forza della l. n. 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna comportando anche la legittima operatività delle GAE in ambito montano” e che “l’attività della GAE sia ammessa anche in ambito montano e non comporti, per ciò solo, indebita invasione delle prerogative delle professioni protette configurate della legge n. 6/1989 risulta dunque essere stato già affermato dal giudice delle leggi e costituisce presupposto interpretativo imprescindibile di qualsivoglia normativa regionale in materia”.