Il Tar boccia il ricorso degli operatori tlc contro le bollette mensili

Bocciate le società dei telefoni

FEB 12, 2018 -

Roma, 12 feb. (askanews) – La Terza Sezione del Tar Lazio ha respinto i ricorsi promossi dal WindTre, Tim, Vodafone e Fastweb contro la delibera n. 121/2017 con cui l’Autorità Garante delle Comunicazione che aveva imposto agli operatori delle telecomunicazioni la fatturazione e il rinnovo degli abbonamenti per i servizi di telefonia su rete fissa e servizi convergenti (cioè i contratti misti di telefonia e altri servizi, come ad es. i servizi televisivi o il traffico dati) con cadenza mensile anziché a 28 giorni, ponendo un termine per adeguarsi scaduto a giugno del 2017 che le quattro compagnie telefoniche ricorrenti non avevano rispettato, impugnando appunto la delibera. E’ quanto rende noto Movimento Consumatori.

La fatturazione mensile anziché a 28 giorni è stata poi successivamente introdotta da una legge dello Stato (la n.

172/2017) ed estesa anche ai contrati di telefonia mobile, con un nuovo termine di adeguamento concesso agli operatori fino all’aprile del 2018, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie per gli operatori che non ottemperino a tale obbligo legittimamente previsto dall’AGCOM nella delibera impugnata e ribadito ora dalla legge.

La stessa sezione del Tar Lazio dovrà pronunciarsi sulle sanzioni inflitte dall’AGCOM ad alcune compagnie proprio per non aver dato attuazione alla delibera ritenuta legittima dai giudici amministrativi romani. Il TAR del Lazio ha “evidentemente accolto la tesi propugnata anche dal Movimento Consumatori – si legge in un comunicato – intervenuto nei giudizi amministrativi a fianco dell’AGCOM, secondo cui la delibera dell’Authority era già di per sé valida e vincolante per le compagnie telefoniche che avrebbero dovuto adeguarsi a questo provvedimento già a fine giugno e invece non lo hanno fatto. Ed è proprio per contrastare questa politica contrattuale di aperta contrapposizione con l’AGCOM che il Legislatore è poi intervenuto a dicembre scorso ribadendo con ancor più vigore la correttezza di quella delibera che imponeva la fatturazione e il rinnovo con cadenza mensile, in quanto soluzione che – alla luce dell’evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile- garantisce una tutela maggiore ed effettiva tutela degli utenti avendo in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni sui prezzi vigenti in fase di accesso e/o di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica, nonché di controllo dei consumi e della spesa.

La decisione odierna del TAR Lazio potrebbe avere ripercussioni importanti per gli utenti, se – sulla scorta della stessa Delibera dell’AGCOM ora ritenuta pienamente legittima anche dalla giustizia amministrativa – fosse riconosciuto loro il diritto – come richiesto dal Movimento Consumatori in alcuni giudizi cautelari avviati in sede civile contro WindTre, Tim, Vodafone e Fastweb – ad essere adeguatamente informati che la fatturazione e i rinnovi dei propri abbonamenti di telefonia fissa o convergente a 28 giorni, era illegittima in quanto contraria alle disposizioni dell’Autorità Garante del settore; a vedere la propria la fatturazione nuovamente riportata alla cadenza mensile, ma soprattutto a vedersi restituire dagli Operatori delle telecomunicazioni le somme indebitamente corrisposte da giugno 2017 sino al dicembre dello stesso anno quando è entrata in vigore la legge 172/2017.

Red