Obbligo di indicazione di origine sui latticini: ecco il vademecum

Il ministero annuncia: scatterà dal 19 aprile

GEN 21, 2017 -

Roma, 21 gen. (askanews) – Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. L’obbligo, secondo quanto recita un comunicato, scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.

“Vogliamo garantire – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina – la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell’origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L’Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari”.

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti: a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”; b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “origine del latte: Italia”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: latte di Paesi Ue, se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; latte condizionato o trasformato in Paesi Ue, se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non Ue”. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.