Scommesse: per Corte giustizia europea serve licenza pubblica sicurezza

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(askanews) – Roma, 12 set – La Corte di Giustizia Europea da’ragione all’Italia sulle scommesse. Per operare e’ necessariala licenza di pubblica sicurezza. La legge italianastabilisce infatti che l’attivita’ di raccolta e di gestionedelle scommesse presuppone una concessione previa pubblicagara, nonche’ di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasiviolazione e’ passibile di sanzioni penali. Fino al 2002, lesocieta’ di capitali quotate nei mercati regolamentati nonpotevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo equindi sono rimaste escluse dalle gare del 1999. L’illegittimita’ di tale esclusione – ricorda Agimeg – e’stata dichiarata nella sentenza del 2007, Placanica e a.

(C-338/04 e.a.). Il decreto legge n. 223/2006, cd ”decretoBersani” (misure di contrasto del gioco illegale) haproceduto ad una riforma del settore del gioco in Italia,destinata ad adeguarlo alle norme dell’Unione. I ricorrentinei procedimenti principali gestiscono ”centri trasmissionedati” (”CTD”) per conto della Goldbet Sportwetten GmbH,societa’ di diritto austriaco, con sede a Innsbruck, conlicenza di bookmaker rilasciata dal governo del Tirolo.

L’organizzazione delle scommesse compete solamente a talesocieta’. Infatti, dopo aver ricevuto la proposta discommessa inoltrata dal CTD, la Goldbet puo’ accettare o menola scommessa, mentre al titolare del CTD spettaesclusivamente il compito di mettere in contatto loscommettitore e il bookmaker straniero. Il servizio offerto sarebbe, dunque, solo quello diproporre agli scommettitori la connessione e la trasmissionedati, inoltrando al bookmaker la scommessa. Le loro istanzedi autorizzazione di polizia sono state respinte sulla basedel fatto che la Goldbet non era titolare in Italia dellaconcessione rilasciata dall’AAMS. Sono stati allora propostiricorsi separati dinanzi al TAR Toscana, deducendo laviolazione del principio del mutuo riconoscimento fra Statimembri a causa del rifiuto di concedere alle societa’,debitamente autorizzate in altri Stati membri,l’autorizzazione ad esercitare in Italia. Lo SNAI (Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA), laStanley International Betting Ltd e la Stanleybet Malta ltd.

sono intervenuti a sostegno del convenuto, il Ministerodell’Interno. I procedimenti si inseriscono in un contestogiuridico e fattuale sostanzialmente identico a quello che hadato origine alla sentenza del 16 febbraio 2012, Costa eCifone (C-72/10 e C-77/10). Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il diritto UEammetta una normativa nazionale che imponga alle societa’interessate l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dipolizia, in aggiunta a una concessione sempre rilasciatadallo Stato e che ne limiti il rilascio a coloro che gia’sono in possesso della concessione. La giurisprudenza dellaCorte ha gia’ giudicato che un sistema di concessioni puo’costituire un meccanismo efficace per prevenire l’eserciziodi queste attivita’ per fini criminali o fraudolenti. Spettatuttavia al giudice del rinvio verificare se il sistema diconcessioni italiano risponda realmente all’obiettivo.

Un’autorizzazione contribuisce chiaramente all’obiettivo dievitare che questi operatori siano implicati in attivita’criminali o fraudolente e sembra una misura del tuttoproporzionata a tale obiettivo.

Tuttavia, poiche’ le autorizzazioni sono rilasciateunicamente ai titolari di una concessione, irregolarita’commesse nell’ambito della procedura di concessionevizierebbero anche la procedura di rilascio diautorizzazioni. La mancanza di autorizzazione non potra’percio’ essere addebitata a soggetti che non siano riusciti aottenerla per il fatto che essa presuppone l’attribuzione diuna concessione, di cui i detti soggetti non hanno potutobeneficiare in violazione del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio chiede poi se il diritto dell’Unioneammetta una normativa nazionale che tuteli le posizionicommerciali degli operatori esistenti prevedendo distanzeminime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quellidegli operatori esistenti, ma che preveda la decadenza dellaconcessione nell’ipotesi che il concessionario gestiscadirettamente o indirettamente attivita’ transfrontaliere digioco assimilabili a quelle gestite dall’AAMS ovvero giochid’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale.

red/glr