Casa: Corte Ue, boccia Italia su deroghe a certificazione energetica

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(askanews) – Roma, 13 giu – La Corte di Giustizia Ue boccial’Italia in tema di certificazione energetica degli edifici.

La La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energeticonell’edilizia, stabilisce che gli Stati membri provvedono ache, in fase di costruzione, compravendita o locazione di unedificio, l’attestato di certificazione energetica sia messoa disposizione del proprietario o che questi lo metta adisposizione del futuro acquirente o locatario. L’attestato comprende dati di riferimento che consentonoai consumatori di valutare e raffrontare il rendimentoenergetico dell’edificio ed e’ corredato di raccomandazioniper il miglioramento del rendimento energetico in termini dicosti-benefici. La certificazione e le raccomandazioni che la corredanononche’ l’ispezione delle caldaie e dei sistemi dicondizionamento d’aria debbono essere effettuate in manieraindipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti.

Gli Stati dovevano conformarsi alla presente direttiva entroil 4 gennaio 2006. L’Italia ha adottato, ai fini delrecepimento, il d. lgs. n.

192/ 2005 nonche’ il decreto ministeriale ”Linee guidanazionali per la certificazione energetica degli edifici”,del 26 giugno 2009.

La Commissione considerando il recepimento non completo;ha chiesto alla Corte di dichiarare che l’Italia non harecepito correttamente la direttiva.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che laderoga contenuta nella legislazione italiana, all’obbligo diconsegnare un attestato relativo al rendimento energetico, incaso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso almomento della firma del contratto, non rispetta la direttiva2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una derogasimile.

Inoltre, il sistema di autodichiarazione da parte delproprietario per gli edifici aventi un rendimento energeticoassai basso, e’ in contrasto con la direttiva (articolo 7,paragrafi 1 e 2 e articolo 10) che non prevede tale deroga.

Infine, e’ pacifico che, alla scadenza del termineimpartito nel parere motivato complementare, l’Italia nonaveva adottato i provvedimenti necessari.

red/men