Corte conti: legge sviluppo disorganica, ottimistiche stime Tobin Tax

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(askanews) – Roma, 8 mag – Il frequente rinvio a provvedimentisecondari di attuazione; continue variazioni di leggi ancherecenti, con riflessi sull’attendibilita’ delle stime circagli effetti finanziari recati dalle norme; approvazione diemendamenti privi della relazione tecnica o per i quali larelazione tecnica risulta essere stata vistata negativamentedal Ministero dell’economia; utilizzazione a fini dicopertura di cespiti, come i proventi dei giochi e le accisesugli idrocarburi, il cui gettito e’ calante e le cui stimeappaiono per conseguenza non affidabili; impiego in modoimproprio di fondi di tesoreria per coprire oneri dibilancio: sono questi gli inconvenienti che la Corte deiconti ha rilevato nell’adunanza del 2 maggio 2013,nell’approvare una specifica delibera sulla legislazione dispesa dello Stato, riguardante l’ultimo quadrimestre 2012,che conclude la XVI legislatura con il Governo nella pienezzadei propri poteri. Oltre alla legge n. 213, che contiene rilevantidisposizioni di carattere ordinamentale, quali quelle suicontrolli della Corte dei conti sugli enti locali e sui costidella politica, e istituisce un Fondo rotativo per sosteneregli enti locali in dissesto finanziario, due sono le leggipiu’ rilevanti: a) la legge n. 221 in materia di sviluppo (laterza dell’anno); b) la cd. legge di stabilita’ per il 2013.

In merito alla prima la Corte rileva che essa costituisceun provvedimento disorganico, che reca i piu’ disparatiinterventi; molti emendamenti approvati in sede parlamentaresono privi di relazione tecnica o registrano un vistonegativo. Le norme di carattere fiscale non recano tettimassimi alle minori entrate da esse generate e risultanoprive di clausole di salvaguardia (per fronteggiare un minorgettito piu’ marcato rispetto alle stime); generalmente,nelle relative valutazioni d’impatto, si trascura diconsiderare l’effetto della singola agevolazione sugliandamenti di settori correlati. Quanto alla seconda e’ dato riscontrare, sul pianoordinamentale, che la legge viene svuotata della suacomponente fondamentale: essa non realizza la ”manovra”,collocata o anticipata com’e’ nei decreti-legge, ma finiscecon lo svolgere o un ruolo attuativo di decisioni gia’ preseo meramente distributivo di risorse raccolte. Inoltre essarisulta calibrata essenzialmente sul primo anno, senza unrespiro pluriennale; l’estrema eterogeneita’ dei suoicontenuti (articolati in 561 commi di un unico articolo) nonsi pone in linea con le prescrizioni della legge dicontabilita’, che ne prevede un contenuto snello e dimanovra. Quanto alle disposizioni di carattere fiscale, ilprofilo della quantificazione degli oneri e’ decisamente damigliorare, soprattutto per gli aspetti tributari. Nel meritovengono evidenziati alcuni profili problematici inriferimento a talune normative di maggior rilievo: si segnalain particolare la valutazione della tassa sulle transazionifinanziarie (cd. Tobin tax), le cui previsioni di gettitosembrano ottimistiche. La Corte si e’ anche soffermata ad analizzare le piu’recenti pronunce della Corte costituzionale in tema dicopertura di oneri recati da leggi di spesa, anche perevidenziare al Parlamento che le statuizioni della Consultamolto spesso costituiscono conferma e specificazione deimoniti e delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti inoccasione dell’esame delle leggi di spesa. La evidenziazionedi tale giurisprudenza si rivela ora ancora piu’ necessariaper orientare le Sezioni regionali di controllo della Cortechiamate proprio dal d.l. n. 174 a redigere le cd. Relazionisemestrali sulla legislazione di spesa regionale.

did/