Autonomia: precisazioni Regione su dichiarazioni ministro Tria

Dopo audizione alla Commissione Bicamerale per Federalismo Fiscale

APR 18, 2019 -

Venezia, 18 apr. (askanews) – In relazione all’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Tria, alla Commissione Bicamerale per il Federalismo Fiscale, sentito il parere espresso da alcuni autorevoli componenti della delegazione trattante della Regione del Veneto sull’autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma, della Costituzione, la Regione precisa quanto segue: fermo restando la positiva conclusione della relazione del Ministro, che ha affermato che “queste Intese possono benissimo andare avanti”, quanto ai profili di costituzionalità deve essere fugata ogni eventuale preoccupazione per il sistema tributario e contabile dello Stato. Nelle bozze di Intesa non c’è nulla che comporti invasioni di campo da parte della Regione Veneto: in discussione ci sono le fonti di finanziamento delle funzioni regionali ed è di esse che ci si occupa. Naturale che vi siano in gioco ambiti di competenza statali e ragionali, ma ciò avviene nel quadro del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, oggetto di una potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, 3° comma, della Costituzione. Dall’altro lato, esattamente il Ministro osserva che gli “effetti sulla finanza pubblica” li si potrà quantificare non in sede di approvazione della legge rinforzata, di cui all’art. 116, 3° comma, della Costituzione, ma di predisposizione dei “singoli dpcm”. Se così è, allora si deve osservare che nulla osta, sotto questo profilo, a che si approvi la bozza di Intesa. Oltretutto, nella prima fase, applicandosi il criterio della spesa storica, non vi sarà alcun onere aggiuntivo. Ma non ve ne dovrebbero essere neppure nelle fasi successive, dal momento che il criterio del fabbisogno standard dovrebbe comportare semplicemente un riordino – nella direzione della solidarietà, dell’uguaglianza, del buon governo e della buona amministrazione (ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 97 della Costituzione) – della finanza pubblica, attualmente caratterizzata, in senso negativo, per il suo disordine. Né può costituire un ostacolo la difficoltà di abbandonare il criterio della spesa storica. E’ ben vero infatti che lo Stato è inadempiente con riferimento all’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009): a dieci anni dall’ entrata in vigore di detta legge, e a diciotto anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione (di cui la Legge sul federalismo fiscale costituisce attuazione), nulla è stato ancora fatto per la determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) né per la definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni svolte dalle Regioni. Tuttavia, proprio in considerazione del difficile contesto economico e dei conseguenti vincoli di bilancio, emerge con palese evidenza l’urgente necessità di abbandonare la logica dei trasferimenti basati sul criterio della spesa storica e dei tagli lineari alla spesa degli Enti territoriali, per introdurre invece una logica meritocratica che – pur gradualmente e con le garanzie indispensabili per non privare nessun cittadino, da Nord a Sud, dei servizi essenziali – induca una logica di attenzione alla qualità della spesa e dell’utilizzo delle risorse di tutti, e consenta alle realtà territoriali che ne sono in condizione di porre in essere politiche pubbliche maggiormente orientate alle istanze provenienti dal tessuto socio-economico.