Valle d’Aosta, decretato stato pericolosità per incendi boschivi

Decisione del presidente della Regione

MAR 18, 2019 -

Roma, 18 mar. (askanews) – L’Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale della Valle d’Aosta comunica che oggi il Presidente della Regione, sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale non innevato.

Per questo motivo è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ad una distanza di 50 metri da questi, con decorrenza immediata e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni su tutto il territorio regionale che riducano stabilmente il livello di pericolo. Tutto il territorio della Valle d’Aosta è sottoposto alla tutela del Decreto e, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1982, n.85 e successive modificazioni, all’interno dei boschi e a una distanza inferiore a metri 50 da essi, è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie o altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti e usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille. È inoltre vietato accendere fuochi in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca confinanti con i boschi, a una distanza inferiore a metri 50 da esse e al loro interno.

In presenza di vento è fatto sempre tassativo divieto di accensione, anche se autorizzata a termini di legge. In particolare, sino alla cessazione dello stato di eccezionale pericolosità, oltre a compiere gli atti sopra ricordati, è vietato all’interno delle zone boscate e a una distanza inferiore a m 50 da esse, ovvero dagli incolti a esse limitrofi: far brillare mine senza la preventiva autorizzazione da parte della Stazione del Corpo Forestale della Valle d’Aosta giurisdizionalmente competente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace; transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio; eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d’altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Inoltre tutte le accensioni che non siano espressamente vietate per legge, dovranno essere preventivamente concordate con le competenti Stazioni del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e dovranno comunque essere tassativamente spente entro e non oltre le 11 antimeridiane.