Legge stabilità Campania, su incompatibilità 3 righe invece di 37

Come ddl della giunta cambia la legge del 2012 "Campania Zero"

DIC 16, 2017 -

Napoli, 16 dic. (askanews) – Tre righe al posto di 37. E’ in questo modo che il disegno di legge varato dalla giunta De Luca per la finanziaria 2018 modifica – secondo il centrodestra in maniera sostanziale – parte della legge battezzata “Campania Zero” approvata a luglio 2012 dall’esecutivo a guida Caldoro: quella in cui (all’art. 4) si disciplinano in maniera estremamente puntuale e rigorosa tutte le incompatibilità previste per le nomine e l’assegnazione di incarichi in Regione e nella società partecipate. Askanews ha comparato le due diverse formulazioni. Il testo del 2012 recita testualmente: “Art. 4 (Campania trasparente) – 1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell’amministrazione regionale: a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali; b) i dipendenti dello Stato o delle regioni, addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell’anno precedente la nomina; c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione; d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione; e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica; f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici”. (segue)