Sì della Camera a telecamere in asili e ospizi (cosa dice il provvedimento)

Via libera bipartisan. Ora l'ultima parola spetta al Senato

OTT 19, 2016 -

Roma, 19 ott. (askanews) – La Camera ha dato il primo sì alla prima legge che disciplina l’installazione di telecamere in asili e case di riposo e di cura. Le norme sono state approvarta a larga maggioranza e passano ora al Senato per il voto finale. Le norme sono il frutto dell’intesa raggiunta a Montecitorio sulle diverse proposte depositate in commissione.

Le proposte di legge C. 1037 e C. 2705, entrambe di iniziativa parlamentare, in particolare, prevedono l’introduzione di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno per garantire la sicurezza in alcune strutture pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole dell’infanzia o le strutture socio-assistenziali, che ospitano categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.

La necessità di una regolamentazione della materia nasce, ad avviso dei proponenti, dall’aumento dei casi di maltrattamenti perpetrati a danno di bambini, anziani e disabili all’interno delle strutture che li ospitano.

La legge prevede l’obbligo di installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, sia pubblici che privati. A questo fine è stabilito un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge per consentire alle strutture di adeguarsi.

In relazione alla gestione del sistema di videosorveglianza, la pdl C. 1037 stabilisce che sia affidata esclusivamente a personale dell’amministrazione comunale (art. 1, co. 2); la pdl C. 2705 prevede tale modalità solo per le strutture pubbliche, stabilendo che in caso di strutture private la gestione del sistema è affidata a personale appartenente alla medesima struttura.

Il comma 2 dell’articolo 2 dell’A.C. 1037 stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le strutture di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e ad avere caratteristiche dal punto di vista architettonico, organizzativo-funzionale e della gestione del personale adeguate alla particolare tipologia di utenza, provvedono all’installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali. Il comma 3 dell’articolo 2 dell’A.C. 1037 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire i criteri tecnico-organizzativi necessari per l’installazione di telecamere a circuito chiuso nei locali delle strutture socio-assistenziali di cui al comma 1, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle Aziende sanitarie competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.

L’articolo 3 della pdl C. 2705 individua le modalità per la realizzazione del sistema di videosorveglianza, distribuendo le competenze in relazione al carattere pubblico o privato delle strutture (commi 1 e 2). Per quanto concerne le strutture pubbliche, spetta alle amministrazioni comunali (per gli asili nido e le scuole dell’infanzia) e alle ASL (per le strutture socio-assistenziali) devono: garantire che le strutture possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione anticendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente; provvedere all’installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza. Non vengono peraltro previste disposizioni volte alla quantificazione dei relativi oneri ed alla relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda le strutture private, invece, la proposta prevede che provvedano all’installazione in via autonoma, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali (in caso di asili nido e scuole dell’infanzia) e alle ASL (in caso di strutture socio-assistenziali). Ai sensi del comma 3, i criteri tecnico-organizzativi per l’attuazione del sistema di videosorveglianza sono definiti dai comuni e dalle ASL in modo tale da assicurare che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture siano affidate in via esclsuiva al personale dei comuni (in caso di asili nido e scuole dell’infanzia) e delle ASL (in caso di strutture socio-assistenziali).

L’art. 3, co. 4, della pdl C. 2705 prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza e tener conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.

La garanzia del diritto degli studenti alla riservatezza è esplicitamente prevista per gli studenti della scuola secondaria dall’art. 2, co. 2, del D.P.R. 249/1998, cui il testo fa riferimento.

L’art. 4 della pdl 2705 dispone infine che l’amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e, in particolare, definisce, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso nel caso di attività svolte all’interno dell’istituto da personale esterno.

Dispone, altresì, che l’angolo di ripresa delle stesse telecamere deve essere limitato ai muri perimetrali dell’edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, escludendo le aree esterne circostanti l’edificio.

Apa/Int9