Privacy: Garante, ecco linee guida contrasto allo spam

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(askanews) – Roma, 23 lug – Offerte commerciali a utenti disocial network o di servizi di messaggistica come Skype eWhatsApp solo con il loro consenso; no a e-mail e smsindesiderati; maggiori controlli da parte di chi commissionale campagne promozionali; misure semplificate per lepromozioni delle imprese che rispettano le regole. Il Garanteper la protesione dei dati personali vara le nuove ”Lineeguida in materia di attivita’ promozionale e contrasto allospam” per combattere il marketing selvaggio e favorirepratiche commerciali ”amiche” di utenti e consumatori.

Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sullaGazzetta ufficiale) definisce un primo quadro unitario dimisure e accorgimenti utili sia alle imprese che voglionoavviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia aquanti desiderano difendersi dall’invadenza di chi utilizzasenza il loro consenso recapiti e informazioni personali pertempestarli di pubblicita’. Una particolare attenzione e’stata posta dall’Autorita’ sulle nuove frontiere dellospamming – come quello diffuso sui social network (ilcosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di”marketing virale” o ”marketing mirato” – che possonocomportare modalita’ sempre piu’ insidiose e invasive dellasfera personale degli interessati. Offerte commerciali e spam – Invio di offerte commercialisolo con il consenso preventivo. Per poter inviarecomunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramitesistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax,sms, mms) e’ necessario aver prima acquisito il consenso deidestinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve esserespecifico, libero, informato e documentato periscritto.Maggiori controlli su chi realizza campagne dimarketing. Chi commissiona campagne promozionali deveesercitare adeguati controlli per evitare che agenti,subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti coni potenziali clienti effettuino spam. Consenso per l’uso deidati presenti su Internet e social network. E’ necessario lospecifico consenso del destinatario per inviare messaggipromozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri socialnetwork (ad esempio pubblicandoli sulla loro bachecavirtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip semprepiu’ diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Ilfatto che i dati siano accessibili in Rete non significa chepossano essere liberamente usati per inviare comunicazionipromozionali automatizzate o per altre attivita’ di marketing”virale” o ”mirato”. ”Passaparola” senza consenso. None’ necessario il consenso per inviare e-mail o sms conofferte promozionali ad amici a titolo personale (ilcosiddetto ”passaparola”).

Semplificazioni per le aziende in regola – Emailpromozionali ai propri clienti. Ok all’invio di messaggipromozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni oservizi analoghi a quelli gia’ acquistati (cosiddetto softspam). Promozioni per ”fan” di marchi o aziende. Una impresa osocieta’ puo’ inviare offerte commerciali ai propri”follower” sui social network quando dalla loro iscrizionealla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o ilconsenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti ilmarchio, il prodotto o il servizio offerto. Consenso unicovalido per diverse attivita’. Basta un unico consenso pertutte le attivita’ di marketing (come l’invio di materialepubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); ilconsenso prestato per l’invio di comunicazioni commercialitramite modalita’ automatizzate (come e-mail o sms) copreanche quelle effettuate tramite posta cartacea o contelefonate tramite operatore. Le aziende che intendonoraccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli ocederli ad altri soggetti a fini promozionali, possonoacquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terziindicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.

Tutele e sanzioni contro lo spam – Tutele per i singoliutenti. Le persone che ricevono spam possono presentaresegnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunqueesercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy,inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggiindesiderati (nei casi piu’ gravi possono arrivare fino acirca 500.000 euro). Tutele per le societa’. Le ”personegiuridiche”, pur non potendo piu’ chiedere l’interventoformale del Garante per la privacy, possono comunquecomunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilita’di rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria per azioni civili openali contro gli spammer.

Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di semplificareulteriormente gli adempimenti in materia di marketingdiretto, il Garante ha adottato anche un appositoprovvedimento generale sul consenso al trattamento dei datipersonali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzettaufficiale.

com/rus